Interrogatorio di garanzia di più indagati contemporaneamente: comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, ove non eccepita tempestivamente dalla parte cui spetta, è sanata (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27914/2026, 14/23 luglio 2026 (allegata alla fine del post in versione anonimizzata), ha affermato che il compimento di un interrogatorio di garanzia di più coindagati contemporaneamente, anche quando tale atto venga compiuto a distanza mediante collegamento audiovisivo, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Una siffatta modalità di svolgimento dell’interrogatorio appare infatti tale da incidere sulla libertà di autodeterminazione dell’indagato, il quale si trova a essere privato della necessaria riservatezza e può subire la pressione che deriva dalla presenza degli altri coindagati, con la conseguente violazione del diritto all’intervento dello stesso indagato.

Diritto, questo, che deve essere inteso non nel senso ristretto di presenza fisica ma di partecipazione con la garanzia effettiva dei diritti di cui l’indagato (o l’imputato) è titolare (cfr., Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, Rv. 281152-01; v. anche, Sez. 1, n. 25662 del 20/05/2004, Rv. 228129-01, in cui si è riconosciuta la validità dell’interrogatorio reso a distanza dall’imputato detenuto, mediante il sistema della videoconferenza, alla presenza di un agente di custodia e non di un ausiliario del giudice, in quanto la norma che prevede la possibilità della partecipazione al dibattimento a distanza dell’imputato detenuto ha lo scopo di garantire che egli possa assistere all’udienza in stato di libertà e senza condizionamenti e, in ogni caso, non è assistita da espressa sanzione in caso di inosservanza).

Ciò posto, si deve in secondo luogo ritenere che la nullità dell’interrogatorio di garanzia di più coindagati contemporaneamente debba essere eccepita dalla parte alla quale l’eccezione è rimessa – e che, evidentemente, assiste all’atto prima del compimento dello stesso interrogatorio, a norma dell’art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., restando altrimenti sanata a norma del comma 3 dello stesso art. 182.

A supporto di tale conclusione, è possibile richiamare l’indicazione che proviene dall’orientamento di legittimità in tema di interrogatorio preliminare all’emissione della misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, secondo cui la nullità a regime intermedio di tale interrogatorio e del conseguente provvedimento cautelare dell’interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio – determinata dal rifiuto opposto dal giudice procedente all’istanza del difensore o dell’indagato di estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta della misura – si deve ritenere sanata se non eccepita prima dell’interrogatorio stesso (Sez. 5, n. 8977 del 01/12/2021, dep. 2022, Rv. 282901-01).

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