Alla parte non costituita va comunicato personalmente l’anticipo o il rinvio dell’udienza?
La Cassazione civile sezione 3 con ordinanza numero 24953 del 3 settembre 2026 ha ricordato che il principio generale processuale, a tutela del contradittorio, è che il differimento di un’udienza che non abbia una successiva udienza desumibile da prescrizioni normative va comunicato alle parti allora costituite; specularmente, va comunicato personalmente anche alle parti non costituite l’anticipo dell’udienza sino alla quale parte può costituirsi ciò perché si tratta di un’anticipazione che la parte non costituita non può attendersi.
Diversamente, qualora si tratti di differimento, la parte potrà costituirsi fino all’udienza e, ove in quel momento constaterà che l’udienza stessa non si tiene, solamente se si costituisce acquisirà il diritto alla comunicazione della nuova udienza qualora non già stabilita, altrimenti non restandole che verificarlo personalmente.
