Le cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 32649 depositata il 2 settembre 2026 ha affermato che, in tema di stupefacenti, la nozione di abitualità della condotta prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, quale causa ostativa al riconoscimento della lieve entità del fatto, postula una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa e si colloca su un piano distinto dalla non occasionalità, che presuppone una condotta non meramente episodica, pur senza raggiungere quel grado di reiterazione e stabilità che connota l’abitualità.
