La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 24070/2026 ha stabilito che non integra il delitto di cui all’art. 387-bis, comma secondo, cod. pen. la violazione di provvedimenti temporanei e urgenti emessi, ai sensi dell’art. 473-bis.22 cod. proc. civ., dal Tribunale per i minorenni a tutela di questi ultimi, pur se aventi contenuto sostanzialmente coincidente con quello dell’ordine di protezione.
In motivazione, la Suprema Corte ha, altresì, affermato che la norma incriminatrice punisce la sola elusione dell’ordine previsto dall’art. 473-bis.70, primo comma, cod. proc. civ. o di provvedimenti di eguale contenuto assunti nei procedimenti di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché l’applicazione della stessa ai provvedimenti protettivi emessi dal giudice minorile si risolverebbe in un’analogia “in malam partem”.
