La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 24299/2026 ha stabilito che integra il delitto di sequestro di persona, e non quello di violenza privata, la condotta di colui che trattenga la vittima all’interno di un’autovettura contro la sua volontà, indipendentemente dalla durata della costrizione, non essendo necessaria, ai fini della configurabilità del reato, una privazione della libertà personale protratta per un lungo periodo.
In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che la restrizione della libertà personale non richiede un impedimento fisico assoluto, potendo derivare da una situazione di coazione psichica idonea ad inibire la possibilità di allontanamento della vittima.
