Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11559/2026, 5 febbraio/26 marzo 2026, ha ribadito che le videoriprese di comportamenti “non comunicativi”, che rappresentino la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite, anche d’iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati diversi dal “domicilio”, nei quali debba essere garantita l’intimità e la riservatezza, essendo, in tale ultimo caso, necessario per la loro utilizzabilità, ex art. 189 cod. proc. pen., un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all’invasività dell’atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l’utilizzazione, ove eseguite all’interno di luoghi riconducibili alla nozione di “domicilio”, in quanto lesive dell’art. 14 Cost. (Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023, Rv. 285500).
È comunque necessario che la difesa assolva all’onere difensivo di fornire la c.d. prova di resistenza, ovverosia la specificazione dell’utilizzo indebito delle videoriprese.
Del pari, in tema di indagini preliminari, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico, non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio. Le relative risultanze sono pertanto utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia né la disciplina di cui all’art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, né i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di “data retention” con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, Rv. 286949; Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, Rv. 284582; Sez. 4, n. 21856 del 21/04/2022, Rv. 283386, secondo cui la localizzazione “da remoto”, a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS), degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, né in una lesione dell’inviolabilità del domicilio, sottolineandosi in motivazione che “il sistema di localizzazione satellitare registra i movimenti dei mezzi allo stesso modo in cui sarebbero registrati dal personale di polizia giudiziaria nel corso del pedinamento e trasferiti in annotazioni di servizio”).
