Guida in stato di ebbrezza e funzionamento dell’etilometro: grava sull’imputato provare il malfunzionamento, ma come? (Riccardo Radi)

Conducente sottoposto all'etilometro durante controllo

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 31661/2026 si è soffermata sul tema dell’affidabilità dell’accertamento etilometrico nel reato di guida in stato di ebbrezza .

Fatto:

Prima di esaminare la decisione della Suprema Corte è opportuno richiamare brevemente i fatti di causa e le emergenze processuali risultanti dalle prove acquisite nel corso del dibattimento di primo grado.

In data 24 settembre 2022, in orario notturno, alle ore 22,40, Z., alla guida della sua autovettura (un veicolo di grandi dimensioni, tipo pick-up) veniva fermato da personale della Guardia di Finanza di Cortina d’Ampezzo.

L’imputato era sottoposto ad esame alcolimetrico alle ore 23,14 e alle ore 23,24.

L’esame forniva un valore pari a 2,00 g/I alla prima prova e di 2,07 g/I alla seconda prova.

Nel corso della istruttoria dibattimentale veniva escusso il M.Ilo L., il quale aveva provveduto ad effettuare l’accertamento.

Il teste riferiva che, all’intimazione dell’alt, il ricorrente, anziché fermarsi, indirizzava la marcia dell’auto verso di lui, che si trovava sulla carreggiata e, dopo averlo schivato, continuava la sua corsa, fermandosi a oltre un chilometro di distanza.

Il teste riferiva di essersi reso conto, dal forte odore di proveniente dall’abitacolo, dall’eloquio stentato dell’imputato, dalla difficoltà di coordinamento dei movimenti e di comprensione delle domande che gli venivano rivolte, che il ricorrente fosse ubriaco.

In dibattimento venivano altresì esaminati i consulenti nominati dalla difesa, Dott. E.B., medico legale, e G,M., il quale, nell’elaborato depositato nel corso del giudizio di primo grado, sollevava numerosissimi rilievi in ordine alla procedura di omologazione, revisione, manutenzione e calibratura dell’apparecchiatura utilizzata, suscettibili d’inficiare, in base alle conclusioni rassegnate, il risultato delle prove.

Veniva altresì escusso il teste prodotto dalla difesa, M., che dichiarava di avere cenato con Z., il quale aveva assunto bevande alcoliche, mettendosi alla guida dell’auto poco dopo le ore 22,30.

Decisione:

Quanto al primo motivo di doglianza, il ricorrente sostiene come la Corte d’appello non abbia fornito risposta alla doglianza difensiva con cui, sulla base delle testimonianze dei consulenti, si era prospettato come l’alcoltest non consentisse di ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, lo stato d’ebbrezza del ricorrente, a causa dell’eccessivo tempo trascorso, in base ai tempi di assorbimento e decadimento della concentrazione alcolemica, tra la condotta di guida e l’alcoltest.

Il motivo si palesa infondato.

La Corte di merito ha puntualmente confutato gli argomenti difensivi, basati sui rilievi dei consulenti, evidenziando come la Guardia di Finanza avesse intimato l’alt alla vettura di Z. alle ore 22,40 e che questi si fosse dato alla fuga per circa dieci minuti, venendo fermato alle ore 22,50 e sottoposto all’alcoltest alle ore 23,14.

Sulla base del modesto scarto temporale tra l’intimazione dell’alt e la sottoposizione del conducente all’alcoltest (34 minuti), ha logicamente sostenuto come Z-, nel corso dell’inseguimento, durato circa dieci minuti, avesse già un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/I (la prima prova aveva, infatti, prodotto un risultato pari a 2 g/l).

E’ noto l’orientamento, in base al quale il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico sia inevitabile e non suscettibile d’incidere sulla validità dell’accertamento.

Invero, si è più volte ribadito come solo il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test possa rendere dubbio il risultato dell’alcoltest, imponendo la necessaria verifica della ricorrenza di altri elementi indiziari [cfr. Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Milutinovic Dusan, Rv. 277689:”In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata. (In motivazione la Corte ha precisato che la presenza di altri elementi indiziari dello stato di ebbrezza si rende necessaria solo in caso di decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l’esecuzione del test)”; Sez.4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv.259694:”In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico.

Fattispecie nella quale, dal momento in cui l’imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano trascorsi all’incirca trenta minuti)”.

In linea di principio, giova ribadire che, secondo consolidato orientamento, la prova etilometrica a mezzo di alcoltest, laddove l’apparecchiatura utilizzata sia omologata – abbia, cioè, le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 196 del 1990 – e non presenti difetti di funzionamento, ha valore di prova del tasso alcolemico rilevato.

La misurazione, che deve essere ripetuta due volte ai sensi dell’art. 379 reg. esec. cod. strada, determina, infatti, un dato di natura tecnica, il cui significato scientifico viene meno solo qualora lo strumento o la modalità utilizzata per il suo uso siano difettosi o erronei.

L’eccezione del malfunzionamento dell’apparecchiatura o di erroneità della procedura seguita nell’effettuazione del test, nondimeno, incombe sull’imputato (ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550:”In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge”).

Con il terzo motivo di ricorso, la difesa sostiene che la funzionalità dell’apparecchiatura utilizzata nell’occorso fosse stata compromessa dalla circostanza che, in precedenza, le verifiche periodiche non erano state effettuate tempestivamente e che due verifiche periodiche (negli anni 2015 e 2020) non erano state affatto compiute.

Tali circostanze avrebbero imposto, secondo l’assunto del consulente, sposato dalla difesa, una nuova verifica primitiva.

Nel respingere la prospettazione difensiva, la Corte territoriale ha evidenziato: l’apparecchiatura utilizzata corrispondeva ad un tipo omologato; la suddetta apparecchiatura era stata sottoposta a verifica primitiva; l’ultima verifica periodica era in corso di validità all’atto del controllo (pag. 11 e pag. 17 della sentenza impugnata, dove si precisa che la revisione positiva risaliva a pochi mesi prima del fatto e che era intervenuta una successiva revisione, sempre positiva, risalente a pochi mesi dopo l’accertamento che aveva interessato Z.).

Non rileva, in contrario, che le verifiche periodiche non fossero state eseguite con la cadenza prevista dalla legge e che due verifiche fossero state omesse.

La cassazione ha già avuto modo di osservare che non può dubitarsi del regolare funzionamento dell’etilometro sul mero rilievo formale che l’apparecchio non sia stato verificato con cadenza annuale (cfr. Sez. 4, n. 31843, del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di cui innanzi, in quanto, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto provato il regolare funzionamento, nonostante le precedenti omesse verifiche, considerando dirimente, a tal fine, l’esito positivo della verifica eseguita lo stesso anno della commissione del reato, oltre a quella, altrettanto positiva, eseguita successivamente agli accertamenti sub iudice,

Con il quarto motivo di ricorso, la difesa lamenta come la Corte d’appello non abbia fornito risposta alla doglianza riguardante il fatto che l’apparecchio utilizzato fosse stato omologato da un organismo non autorizzato (CSRPAD), prevedendo la legge che tale incombenza spetti alla Direzione Centrale del Ministero dei Trasporti.

Il rilievo è infondato, essendosi la Corte di merito, alle pagine 16 e 17 della sentenza, fatta carico di rispondere alla doglianza.

Al riguardo, ha messo in rilievo come CSRPAD sia l’organo statale autorizzato ad effettuare i controlli di omologazione sugli etilometri.

L’argomento non è meritevole di censura: invero, l’art. 379 del d.P.R. n. 495/92 attribuisce proprio al Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi il compito di eseguire le verifiche necessarie alla omologazione degli etilometri .

Con il quinto motivo, la difesa lamenta che la Corte d’appello ha errato nel non ritenere che l’apparecchiatura impiegata dovesse essere accompagnata da un certificato di metrologia legale.

Su tale questione si è pronunciata la Corte d’appello a pag. 18 della sentenza, osservando correttamente che si tratta di un ulteriore requisito non previsto dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione, che disciplinano la materia.

Ha quindi precisato come l’apparecchiatura utilizzata corrispondesse ad un modello omologato (Drager 7110 MKIII, regolarmente immatricolato), sottoposto a verifica primitiva ed alle successive prescritte revisioni.

Le norme che riguardano la funzionalità degli apparecchi di misura i non trovano applicazione nel presente ambito: le disposizioni che regolano la materia, come detto in precedenza, al fine di assicurare che la taratura degli apparecchi si mantenga efficiente, prevedono la procedura della revisione periodica.

Con il sesto motivo di ricorso, la difesa lamenta che la risalenza dell’entrata in funzione dell’apparecchiatura (in uso dal 2011), non avrebbe potuto garantire, in mancanza di una regolare manutenzione, risultati affida bili.

La doglianza non si confronta con le condivisibili argomentazioni sviluppate in motivazione. Sul punto, la Corte d’appello ha correttamente osservato come la normativa vigente non indichi un periodo massimo di vita dell’apparecchiatura, essendo garantita l’affidabilità dello strumento attraverso la verifica primitiva e le verifiche periodiche a cui deve essere sottoposto l’etilometro.

Il motivo di doglianza riguardante la mancata presenza nel ricorrente di una sintomatologia corrispondente a quella elaborata dalla scienza medica in base al tasso alcolemico rilevato all’atto dell’accertamento è versato in fatto e tendente a prospettare una diversa interpretazione delle emergenze probatorie (motivo settimo di ricorso).

Risulta, dalla congrua motivazione resa dalla Corte di appello e da quella altrettanto esaustiva del giudice di primo grado, come la responsabilità del ricorrente sia stata accertata, in modo univoco, da tutto il complesso di prove raccolte nel corso della istruttoria dibattimentale: l’accertamento, si legge in motivazione, risulta essere stato regolarmente effettuato; il quadro sintomatico descritto dall’operatore di Polizia, unitamente al risultato delle due prove, dimostra come all’atto della guida il ricorrente avesse un tasso alcolemico non inferiore alla prima prova (cfr. pag. 5 della motivazione).

Alla fine della fiera, rimane il quesito iniziale: come dimostrare il cattivo funzionamento dell’etilometro?

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