“I giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende” ma è proprio così? (Abate Faria)

Five stern, caricatured jurors seated at a courtroom bench

Questa mattina un quotidiano, che spesso non sente il peso del nome che si è dato “La Verità” titola: “I giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende”.

Nel sottotitolo si scrive: Tredicenne violentata da un bengalese in un minimarket a Torino: il gip lo scarcera perché «si è pentito». Un imprenditore chiede il porto d’armi per salvarsi dalle rapine. Il Consiglio di Stato: «No all’autodifesa».

Nel silenzio dell’avvocatura associata, che è ancora stordita dall’esito infausto dell’abbraccio prolungato con questo governo per il Si al referendum, il Ministro manda gli ispettori a Torino e dirama il seguente comunicato: “La decisione del Gip rientra nell’ambito dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, su cui non posso e non devo interferire. Nondimeno, tenuto conto della eccezionalità del caso e dell’allarme sociale cagionato, ho disposto l’invio di Ispettori per acquisire ogni valutazione utile”. È quanto dichiara il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alla vicenda dell’uomo scarcerato a Torino, dopo aver trascorso due notti nel penitenziario ‘Lorusso e Cutugno’, accusato di aver abusato in meno di 40 minuti di due donne, una delle quali minorenne. A quanto si apprende dalla stampa, la violenza sarebbe stata consumata in un minimarket, alla periferia Nord del capoluogo piemontese, dove la tredicenne si era recata per comprare dei succhi di frutta per i fratelli. Le telecamere hanno ripreso tutto, tra cui l’altro abuso commesso ai danni di una donna adulta non ancora identificata. L’uomo è libero, anche di tornare a lavorare, avendo imposto il giudice per le indagini preliminari, all’atto della scarcerazione, solo la misura cautelare dell’obbligo di firma. Sempre secondo la stampa, alla base della decisione del Gip vi sono diverse circostanze: l’uomo, che non ha precedenti penali, è stato collaborativo – avendo consegnato alle forze dell’ordine i filmati delle videocamere – e avrebbe “mostrato resipiscenza” durante l’udienza di convalida”: Torino, scarcerato dopo abusi sessuali. Nordio manda gli Ispettori

Ispettori per fare cosa?

Semplicemente per compiacere ed alimentare la vulgata “la colpa è dei magistrati”.

Il provvedimento del Gip di Torino è impugnabile da parte della Procura della Repubblica.

L’ennesima invasione di campo scomposta da parte del Ministro che serve solo a rinfocolare ed aizzare la ricerca di un nemico che non c’è ma noi siamo maliziosi e non sarà che essere Bengalese sia diventato un’aggravante?

Tra l’altro l’articolo 609 bis del codice penale prevede all’ultimo comma una riduzione di pena fino a due terzi in meno nei casi di minore gravità.

Fermo restando che il palpeggiamento del seno è una violenza sessuale non sarà che per le modalità complessive del fatto il Gip ha applicato una misura cautelare adeguata?

Tutto si può criticare ma rimaniamo ai fatti e quindi, come è nostro costume, siamo andati a cercare la sentenza del Consiglio di Stato che avrebbe impedito ad un imprenditore di difendersi.

La prima domanda che sarebbe da porsi è da chi si deve difendere l’imprenditore che vuole portare un arma?

Il Consiglio di Stato sezione 3 con la sentenza numero 6701 del 31 agosto 2026 (allegata al post) ha semplicemente rilevato che: “Secondo il consolidato orientamento della Sezione, il porto di pistola per difesa personale costituisce un titolo autorizzatorio eccezionale, rilasciabile soltanto in presenza di uno specifico ed effettivo bisogno di autodifesa, da accertare sulla base di circostanze concrete, attuali e individualizzate.

Il pericolo per l’incolumità personale non può essere desunto automaticamente dalla natura dell’attività economica svolta, dall’entità degli interessi patrimoniali coinvolti, dalla necessità di effettuare spostamenti o dalla movimentazione di somme di denaro, occorrendo invece elementi specifici dai quali emerga una reale esposizione personale al rischio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565; id., 6 giugno 2024, n. 5072; id., 13 maggio 2024, n. 4272; id., 22 gennaio 2024, n. 651; id., 24 ottobre 2023, n. 9209; id., 25 gennaio 2023, n. 822; id., 31 maggio 2022, n. 4418). Nel caso di specie, l’Amministrazione ha esaminato gli elementi rappresentati dall’interessato, ritenendoli non sufficienti a comprovare una situazione di pericolo connotata dai necessari requisiti della concretezza e dell’attualità. Si tratta di una valutazione che rientra nell’ambito dell’ampia discrezionalità attribuita all’Autorità di pubblica sicurezza e che non presenta profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Né assumono rilievo decisivo le ulteriori deduzioni contenute nella memoria del 18 giugno 2026.

Le circostanze ivi evidenziate si risolvono infatti nella valorizzazione della rilevanza strategica dei settori nei quali opera l’impresa dell’appellante e delle attività economiche dalla stessa svolte.

Tuttavia, secondo il costante orientamento della Sezione, il requisito del dimostrato bisogno non può essere desunto dalla mera posizione imprenditoriale del richiedente né dalla riconducibilità della sua attività ad ambiti ritenuti sensibili, occorrendo sempre la prova di una concreta esposizione personale a rischi specifici e attuali. Tali elementi non risultano adeguatamente dimostrati nel caso in esame”.

La sentenza rileva che per avere il porto d’armi il requisito del dimostrato bisogno non può essere automaticamente riconosciuto per la mera posizione imprenditoriale del richiedente.

Tutto qui e nulla di più, magari la prossima volta (chi scrive sul quotidiano dal titolo impegnativo) la legga la sentenza può reperirla facilmente con un click:

Lascia un commento