Dopo una doppia condanna dei giudici di merito, la Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 32426 del 31 agosto 2026 ha ricordato che la prospettazione dell’intenzione di avviare un’iniziativa legale nei confronti di una controparte, per una pretesa che l’interessata ritiene fondata – e che il giudice di merito non qualifica come iniziativa strumentalmente proposta, manifestamente infondata e puramente emulativa – non può essere qualificata come minaccia di un male ingiusto laddove la prospettazione dell’intenzione di esercitare un diritto di azione che ha rilievo costituzionale e che, pertanto, si pone in irrimediabile contrasto logico con il precetto dettato dall’articolo 393 Cp, fattispecie che attribuisce rilievo penale alla condotta di chi, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, usando violenza o minaccia alle persone: ne consegue che l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.
In tema ricordiamo che la Suprema Corte sezione 5 con la sentenza numero 51246/2014 ha sottolineato che il reato di minaccia che si concretizza attraverso l’invio di uno scritto richiede il riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario.
Fattispecie nella quale la Cassazione ha escluso che potesse costituire minaccia la comunicazione via “e-mail”, mediante la quale l’imputato prospettava in termini generici al proprio contraente una legittima azione giudiziaria civile e la diffusione di notizie relative all’inadempimento negoziale commesso nei suoi confronti.
