Mandato di arresto europeo: alcuni spunti interpretativi dalla cassazione (Marco Pizzinelli)

La Cassazione penale sezione Feriale con la sentenza numero 31908/2026 (allegata al post), in tema di mandato di arresto europeo, ha stabilito che la tutela del diritto di difesa del consegnando che non conosce la lingua italiana non richiede necessariamente la traduzione scritta degli atti del procedimento di consegna, qualora la comprensione del loro contenuto sia assicurata mediante l’assistenza di un interprete.

Nel caso di specie, la difesa aveva dedotto l’omessa traduzione in lingua georgiana dei mandati di arresto e della sentenza impugnata.

La Suprema Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa, rilevando che, sia nella fase di convalida dell’arresto sia nell’udienza relativa alla richiesta di consegna, il ricorrente era stato assistito da un interprete e aveva potuto esercitare compiutamente le proprie facoltà difensive.

Quanto alla sentenza, inoltre, la Corte d’appello ne aveva espressamente disposto la traduzione, assegnando all’interprete un termine di cinque giorni, mentre il ricorso era stato depositato prima della scadenza di tale termine, senza che fosse stata dedotta l’omessa esecuzione della traduzione.

La Cassazione ha inoltre precisato che, nell’ambito della procedura di consegna, la verifica dell’identità della persona ricercata riguarda esclusivamente la corrispondenza tra il soggetto indicato nel mandato e quello tratto in arresto nello Stato di esecuzione. Non può invece estendersi all’accertamento degli elementi necessari a stabilire se il soggetto sia effettivamente l’autore dei reati contestati, trattandosi di una questione attinente al merito della responsabilità penale e, pertanto, riservata all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

Per la stessa ragione, la Corte d’appello non era tenuta ad acquisire rilievi dattiloscopici, profili genetici o riprese fotografiche, trattandosi di elementi di prova relativi alla colpevolezza e non alla sussistenza dei presupposti per la consegna.

Quanto al secondo mandato di arresto, emesso dall’autorità austriaca per ulteriori tre episodi di furto commessi tra il 18 e il 21 luglio 2026, la Cassazione ha escluso che la sua valutazione da parte della Corte d’appello fosse subordinata alla preventiva adozione di una misura cautelare. Il procedimento finalizzato alla consegna, infatti, non presuppone necessariamente lo svolgimento di una fase cautelare, sicché, essendo il ricorrente già stato tratto in arresto in esecuzione del primo mandato, la Corte d’appello poteva procedere direttamente alla verifica nel merito dei presupposti della consegna anche con riferimento ai nuovi reati oggetto del mandato integrativo.

La Suprema Corte ha escluso anche la dedotta violazione del principio di specialità. L’emissione di un secondo mandato, con il quale l’autorità austriaca aveva integrato la prima richiesta indicando ulteriori reati, non determina infatti, di per sé, alcuna violazione del principio, che impone di delimitare la persecuzione penale ai fatti per i quali la consegna è stata richiesta e concessa. La violazione potrebbe configurarsi soltanto qualora, una volta eseguita la consegna, l’autorità dello Stato richiedente procedesse nei confronti dell’interessato per reati ulteriori e diversi da quelli indicati nei mandati di arresto. Nel caso concreto, i fatti erano stati specificamente indicati dall’autorità austriaca e la sentenza della Corte d’appello aveva correttamente disposto la consegna in relazione ai reati oggetto dei due mandati.

Infine, quanto alle condizioni detentive in Austria, la Cassazione ha ricordato che il principio del reciproco affidamento, sul quale si fonda il sistema del mandato di arresto europeo, non impone all’autorità dello Stato di esecuzione di procedere automaticamente a una verifica delle condizioni carcerarie dello Stato richiedente.

Un simile accertamento diviene necessario soltanto quando emergano fondati elementi dai quali possa desumersi un concreto rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.

Nel caso di specie, la difesa non aveva indicato alcun elemento concreto a sostegno del rischio prospettato e non erano emerse, nei confronti dell’Austria, specifiche problematiche tali da imporre una verifica d’ufficio. Per tale ragione, la Corte d’appello non era tenuta a richiedere ulteriori informazioni alle autorità austriache sulle condizioni di detenzione cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto.

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