Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11349/2026, 6 novembre 2025/26 marzo 2026, ha ribadito che il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il PM ha iscritto nel registro delle notizie di reato il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice procedente sia consentito stabilire una diversa decorrenza: così che gli eventuali ritardi indebiti nell’iscrizione, tanto della notizia di reato, quanto del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del PM che abbia ritardato l’iscrizione (così, per tutte, Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376).
Va inoltre considerato che al procedimento sottostante al ricorso, in quanto già pendente e con iscrizione della notizia di reato ex art. 335 cod. pen. già avvenuta alla data di entrata in vigore dell’art. 335-quater, cod. proc. pen. introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, non si applica la nuova disciplina dettata da tale articolo, così come disposto dall’art. 88-bis, comma 1, stesso decreto.
Note minime di commento
La decisione qui riportata non rappresenta certo una novità, inserendosi al contrario nella scia di un orientamento ampiamente consolidato e mai messo significativamente in discussione.
Fatta questa opportuna premessa, merita comunque di essere sottolineata l’assurdità della pregressa regolamentazione normativa che, sul presupposto elevato a feticcio dell’autonomia del PM nella gestione delle indagini preliminari a partire dalla qualificazione delle potenziali notizie di reato e della loro eventuale iscrizione in uno dei vari registri possibili, gli conferiva una libertà senza limiti e senza responsabilità, anche quando se ne fosse servito in modo abnorme e strumentale.
È quindi colpevolmente tardiva l’introduzione del pacchetto normativo che ha finalmente posto limiti a tale strapotere e conferito poteri di sollecitazione all’indagato e di controllo e correzione al giudice.
Risulta poi particolarmente farisaico quel costante rimando, proposto anche nella decisione annotata, a eventuali profili di responsabilità penale o disciplinare del magistrato che abbia ritardato l’iscrizione dovuta nel registro delle notizie di reato.
È certo, poiché dimostrato per tabulas dai tanti casi nei quali la Suprema Corte ha preso atto di ritardi ingiustificati, che la casistica di interesse disciplinare o penale non ha fatto difetto.
Ma è ugualmente certo che, fatta eccezione per casi eclatanti, di grande rilievo mediatico e con indagati in grado di sviluppare ogni reazione necessaria, i PM che hanno giochicchiato con le iscrizioni non sono stati considerati interessanti nella sede disciplinare e men che meno in quella penale.
