Costituzione di parte civile: la cassazione indica i requisiti per l’ammissibilità (Riccardo Radi)

L’articolo 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. come modificati dal d.lgs. n. 150 del 2022, “Causa petendi” e “Petitum”.

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 22086/2026 ha stabilito che la dichiarazione di costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 78, comma 1, lett. d,) cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non richiede l’indicazione del “petitum”, ma postula l’esposizione della “causa petendi”, che non può esaurirsi nel mero richiamo al capo di imputazione, dovendo essere chiara e specifica, secondo quanto sancito dall’art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ.

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