La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 32099/2026 (allegata al post), in tema di continuazione, ha stabilito che l’omogeneità dei reati e la loro contiguità temporale non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare l’unicità del disegno criminoso, essendo necessario accertare che, al momento della commissione del primo reato, le successive condotte fossero già state programmate, almeno nelle loro linee essenziali.
L’unicità del disegno criminoso, infatti, non può essere identificata con una generica tendenza a delinquere o con l’abituale reiterazione di determinate condotte, ma richiede una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. Non è tuttavia necessario che tale programmazione riguardi in dettaglio tempi e modalità dei singoli reati, potendo essere originariamente anche di massima, purché i reati successivi risultino previsti almeno in linea generale.
Ne consegue che l’omogeneità delle violazioni, del bene protetto e delle modalità esecutive, così come la contiguità temporale degli episodi, costituiscono soltanto indici da valutare unitariamente e non consentono, da soli, di ritenere provata l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva escluso la continuazione tra diverse condotte riconducibili all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, valorizzando la distanza temporale tra gli episodi, variabile da cinque mesi a un anno, e l’avvenuto arresto in flagranza dopo ciascuno di essi.
La Suprema Corte ha ritenuto corretta tale valutazione, ricordando che quanto maggiore è il lasso di tempo tra le diverse violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata. Anche i periodi di arresto e detenzione possono assumere rilievo quali elementi idonei a interrompere il progetto criminoso che si assume unitario.
La continuazione, dunque, non può essere riconosciuta per la sola somiglianza dei reati commessi, ma richiede la verifica concreta di una deliberazione criminosa originaria e unitaria, alla quale le singole condotte successive siano riconducibili.
