La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 24300/2026, in tema di reati contro il patrimonio, ha ricordato che il collaboratore scolastico, anche in difetto di delega da parte del dirigente, è legittimato a presentare querela per il furto di beni presenti all’interno dell’istituto scolastico, in quanto soggetto titolare di una relazione qualificata con la “res” furtiva in virtù delle mansioni di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici affidategli dalla contrattazione collettiva.
La Suprema Corte premette che l’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) ha modificato il terzo comma dell’art. 624 cod. pen., stabilendo che il delitto di furto, in precedenza procedibile d’ufficio in presenza di talune aggravanti, è ora «punibile a querela della persona offesa».
Si procede, tuttavia, d’ufficio, tra le altre ipotesi, ove «ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede». Ne consegue che, per quanto qui rileva, ove il furto sia commesso «su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici», esso resta procedibile d’ufficio.
Ancora in premessa, occorre osservare che, nel caso di specie, l’aggravante dell’avere commesso il fatto «su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici», prevista dall’art. 625, secondo comma, n. 7, cod. pen., non risulta essere mai stata contestata né ritenuta sussistente con la sentenza di primo grado, la quale non contiene alcun riferimento alla medesima. Ne consegue che il suo riconoscimento per la prima volta nel giudizio di appello si pone in violazione delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e determina, pertanto, la nullità assoluta della sentenza nella parte relativa a tale statuizione (Sez. 5, n. 15412 del 27/02/2026, Gandolfo, Rv. 289811 – 01; Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748 – 01), non essendo consentito al giudice applicare circostanze aggravanti mai contestate, potendo egli intervenire esclusivamente sulla diversa qualificazione giuridica del fatto ovvero sulla sua diversità (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 – 01).
Esclusa la sussistenza dell’aggravante e, conseguentemente, della procedibilità d’ufficio del furto contestato al capo 1) e affermata, dunque, la sua procedibilità a querela, deve ora verificarsi se essa sia stata ritualmente proposta.
Sul punto, va premesso, in fatto, che la querela è stata effettivamente presentata da E.G., la quale rivestiva pacificamente la qualità di collaboratrice scolastica e che, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, risultava espressamente delegata alla rappresentanza dal dirigente scolastico.
Tale circostanza è stata, tuttavia, oggetto di specifiche critiche difensive fin dall’atto di appello, sul presupposto che la medesima non avesse fornito prova della delega asseritamente conferitale dal dirigente scolastico, non avendo mai esibito il relativo provvedimento.
Osserva, la cassazione che, anche accedendo alla prospettazione difensiva e ritenendo, come dedotto con il primo motivo di appello, che la delega non sia stata ritualmente conferita dal dirigente scolastico, deve in ogni caso escludersi che la querela sia stata proposta da un soggetto privo di legittimazione.
In proposito, deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. 165 del 2001, il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto, è certamente legittimato alla proposizione della querela in relazione alle condotte furtive aventi ad oggetto i beni della scuola.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la legittimazione alla presentazione della querela in materia di reati contro il patrimonio deve essere riconosciuta, in via generale, anche in capo a chi sia titolare di un rapporto di detenzione qualificata con il bene.
Tale principio è stato, invero, costantemente affermato con riferimento, ad esempio, alla cassiera di un supermercato, ritenuta investita anche della custodia della merce e dell’esercizio dell’attività commerciale (si veda, di recente, Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285824 – 01; in senso conforme, v. Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, dep. 2013, Vignoli, Rv. 253888 – 01). Nondimeno, stante l’identità della ratio, non vi è ragione di non applicare le medesime coordinate ermeneutiche anche al capo di specie.
Infatti, secondo quanto previsto dall’Allegato A) al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021, richiamato dall’art. 50, comma 3, del medesimo contratto, ai collaboratori scolastici – qualifica rivestita dall’odierna querelante – è attribuita, tra le altre, anche la mansione di «custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici». Ne consegue, dunque, che anche in capo alla collaboratrice scolastica che ha presentato la querela era configurabile un rapporto di fatto con i beni oggetto della condanna furtiva, sicché la querela deve ritenersi ritualmente proposta Ne deriva, pertanto, l’infondatezza della prospettazione difensiva sul punto.
