Le impronte papillari e il loro peso probatorio (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 14891/2026, 30 gennaio/24 aprile 2026, ha ribadito che il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un’eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest’ultimo (Sez. 2, sent. n. 9963 del 02/02/2022, Rv. 282795 – 02).

Parimenti, corretto appare il richiamo al principio mai abbandonato, nella interpretazione della valenza indiziaria delle impronte digitali, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano relative all’impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione (così, tra le altre, Sez. 2 n.11693 del 10/1/2012, Rv. 252796).

Con l’ulteriore precisazione che la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma (purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali) in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale è stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (così, tra le tante, oltre a Sez. 2 n. 11693/2012 richiamata, anche Sez. 5, n. 54493/2018 e sez. 2, n. 2571/2022).

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