La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 32120/2026 ha esaminato la questione relativa agli artt. 124 cod. pen. e 148, comma 2-bis d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) e alla loro natura derogatoria rispetto all’art. 124 cod. pen., della disciplina normativa in tema di querela prevista dal codice delle assicurazioni, che impone l’applicazione del più breve termine di 30 giorni dalla conoscenza del reato.
Come correttamente puntualizzato dalla Corte distrettuale, l’isolata pronuncia valorizzata nel ricorso (Sez. 2, n. 16019 del 27 maggio 2020, Lombardi, non mass., secondo cui la disciplina normativa in tema di querela prevista dal codice delle assicurazioni, che impone l’applicazione del più breve termine di 30 giorni dalla conoscenza del reato, avrebbe la natura derogatoria rispetto all’art. 124 cod. pen.) è stata superata da un diverso orientamento, che ha precisato come, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all’art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela sia quello ordinario previsto dall’art. 124 cod. pen., decorrente dallo spirare del termine di trenta giorni dall’obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro (Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, Ergo, Rv. 280993 – 01).
In verità, con la sentenza da ultimo citata, piuttosto che superare l’isolata pronuncia citata (n. 16019 del 27 maggio 2020, Lombardi), ribadiva, puntualizzandone la portata, un principio che era stato già posto dalla giurisprudenza della cassazione nel 2018 (seppure con riferimento al caso di mancata attivazione della procedura amministrativa di cui all’art. 148 del codice delle assicurazioni: v. Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, P.c. in proc. Pompilio e altri, Rv. 273517 – 01: «in tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all’art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall’art. 124 cod. pen e decorre dalla piena conoscenza dell’illecito»).
Nella motivazione della gravata sentenza, la Corte d’appello non ha trascurato d’indicare la ratio del prevalente orientamento che la cassazione ritiene di dover privilegiare e confermare, anche in considerazione dei principi generali in tema di favor querelae nelle situazioni d’incertezza: per tutti, v. Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557 – 01) ‒, precisando che è dal momento in cui la compagnia assicuratrice comunica all’interessato di voler compiere approfondimenti che sorge una “presunzione di conoscenza dell’illecito” del sinistro.
Nel caso di specie, la comunicazione, da parte della compagnia di assicurazione, di non voler aderire all’istanza di attivazione della procedura di negoziazione assistita, veniva inviata in data 16 gennaio 2020.
Secondo la Corte territoriale, a partire da tale momento (16 gennaio 2020) iniziava a decorrere il termine di tre mesi, previsto, ex art. 124 cod. pen., per proporre querela, ciò che avveniva, tempestivamente, in data 3 aprile 2020.
Peraltro, la ricorrente, insistendo nella tesi secondo cui la procedura antifrode (prevista dall’art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) fosse stata “de facto attivata, avendo la compagnia svolto accertamenti interni” (p. 2 del ricorso), non s’avvede che, a voler seguire il suo ragionamento, il termine per la corretta proposizione della querela sarebbe caduto ancora più in là nel tempo di quanto indicato dalla Corte distrettuale, vale a dire, dallo spirare dei trenta giorni successivi alla comunicazione del 16 gennaio 2020.
Tanto si desume dalla decisione summenzionata (Sez. 2, Ergo, Rv. 280993 – 01, cit)., secondo cui, come già ricordato, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all’art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l’ordinario termine di tre mesi per la proposizione della querela decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall’obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro.
Mette conto notare, inoltre, che, secondo la lettera del menzionato art. 148, comma 2 bis (che la ricorrente evita di citare), il regime derogatorio rispetto all’ordinario termine per la presentazione della querela è previsto unicamente nel caso in cui l’impresa comunichi al danneggiato le sue “determinazioni conclusive”.
In tal caso, l’art. 148 dispone che “il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive”.
Ebbene, nel caso in scrutinio, come già puntualizzato, l’impresa non comunicava all’interessata le proprie “determinazioni conclusive”, bensì la decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro: ed è proprio questo il caso considerato nella decisione di questa Corte summenzionata (Sez. 2, Ergo, Rv. 280993 – 01, cit.).
Come, infatti, precisato in motivazione, in seguito alla richiesta di risarcimento, erano stati avviati controlli e i tecnici avevano suggerito un approfondimento, con conseguente nomina di un perito in data 13 gennaio 2020.
L’affermazione, contenuta nel motivo in esame, secondo cui la procedura (ex art. 148, comma 2 bis) fosse stata “de facto” avviata rasenta la genericità assoluta: non a caso, la Corte territoriale, in un passaggio della motivazione, ha osservato come dagli atti non risultasse avviata la procedura amministrativa (v. pp. 3-4 dell’impugnata sentenza).
E, rispetto a tale dirimente notazione, la difesa, anziché allegare l’avvenuta comunicazione al danneggiato circa le proprie “determinazioni conclusive”, si limita a replicare come la compagnia avesse avviato “approfondimenti” e “controlli”, per la qual cosa sarebbe stato applicabile il regime derogatorio in tema di querela previsto dalla citata norma del Codice delle assicurazioni. Ma, come si è chiarito, ai fini della corretta individuazione del termine per la presentazione della querela e dell’applicabilità del regime derogatorio previsto dal codice delle assicurazioni, la comunicazione di voler effettuare “controlli e approfondimento” è altro rispetto alla comunicazione delle “determinazioni conclusive”.
