La Cassazione a sezioni unite con ordinanza numero 24805 del 27 agosto 2026 ha sottolineato che la condotta dell’avvocato che ometta il pagamento della retribuzione dovuta alla segretaria, sottoscriva accordi di dilazione del debito senza adempiere, e violi provvedimenti giudiziari quali l’ordine di pagamento del quinto dello stipendio, integra una violazione di norme deontologiche: tale condotta, se protratta e reiterata, legittima l’applicazione di una sanzione disciplinare proporzionata, quale la sospensione dall’esercizio della professione per mesi otto, anche in presenza di parziali pagamenti successivi o di tentativi di estinzione del debito e l’utilizzo di finti bonifici.
Il sindacato di legittimità della Cassazione si limita alla verifica della ragionevolezza della sanzione e della correttezza procedurale, senza sindacare il merito delle valutazioni compiute dagli organi disciplinari.
Ricordiamo il recente precedente esaminato e deciso dal CNF, sentenza numero 313/2024, che ha stabilito la sospensione per mesi 3 del professionista nell’ambito dei rapporti con i terzi e del relativo adempimento delle obbligazioni assunte da parte dell’avvocato (nel caso specifico con le dipendenti dello studio legale):
L’avvocato non paga le segretarie : sospeso per mesi tre (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
