Comparazione tra impronte digitali prelevate e impronte già in possesso della polizia giudiziaria: natura e valutazione (Riccardo Radi)

Police officer examining fingerprint records beside forensic evidence

La cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 26309/2026 ha ricordato che la comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede il rispetto delle formalità previste dall’art. 360 cod. proc. pen. non necessitando di particolari cognizioni tecnico-scientifiche e risolvendosi in un mero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove colui che abbia svolto attività di comparazione sia sentito in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alle emergenze esposte dal dichiarante.

Nel caso in esame, l’affermazione di responsabilità dell’imputato si fonda sulla identificazione, nella persona del ricorrente, del soggetto che, pacificamente, si introdusse nell’abitazione della persona offesa, impossessandosi dei beni in precedenza indicati, dopo avere rotto il vetro di una finestra, lasciando in cucina un frammento di vetro dal quale gli organi investigativi avevano prelevato un’impronta palmare, “risultata riconducibile all’imputato, attraverso la comparazione con i dati contenuti nella banca dati APFIS” (cfr. p. 2 della sentenza di appello).

Sul punto il ricorrente lamenta che, difettando agli atti traccia dell’analisi comparativa effettuata dalla polizia giudiziaria e l’indicazione del numero di punti di coincidenza riscontrati, tale lacuna non può considerarsi colmata dall’escussione in qualità di teste dell’agente operante, che ha svolto l’attività di comparazione, le cui dichiarazioni si risolvono in una mera formula assertiva e tautologica (“ho trovato i punti necessari”), senza indicare in dettaglio l’iter tecnico seguito, circostanza che ha di fatto impedito alla difesa ogni possibilità di contestazione nel merito dell’accertamento.

Si tratta di un rilievo non condivisibile.

In disparte la violazione da parte del ricorrente del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per non avere allegato all’atto di impugnazione o trascritto nel corpo di esso in forma integrale il contenuto delle dichiarazioni testimoniali di cui egli eccepisce la genericità (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432), il rilievo difensivo non coglie nel segno.

Il giudice di appello, infatti, ha evidenziato, con motivazione né manifestamente illogica, né contraddittoria, come il teste Scimone, proprio rispondendo alle domande del difensore in sede di controesame abbia riferito “di avere operato unitamente al collega firmatario della relazione dattiloscopica in atti, la selezione dei “candidati” presentati dall’interrogazione APFS, banca dati specifica per le impronte palmari, individuando il numero minimo di punti di coincidenza richiesto, ai fini dell’identificazione univoca del soggetto al quale ricondurre l’impronta stessa” (cfr. p. 3 della sentenza di appello).

La decisione della corte territoriale appare del tutto conforme al costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche e si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 5, 09/02/2010, n. 16959, Rv. 246872; Sez. 1, 11/6/2009, n. 28848, Rv. 244295; Sez. 5, 17/3/2004, n. 23319, Rv. 228864).

Con la conseguenza che, ove colui che abbia svolto attività di comparazione sia sentito, come nel caso in esame, in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alle emergenze esposte dal dichiarante (cfr. Sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, Rv. 275196).

Nessuna violazione del diritto di difesa appare configurabile, in quanto la difesa dell’imputato è stata messa in condizioni di contrastare il contenuto della deposizione del teste, chiedendo allo S. di indicare in dettaglio l’iter tecnico seguito, anche alla luce del contenuto della relazione dattiloscopica, che, come ha dichiarato il teste, era presente in atti.

Sul valore probatorio dell’accertamento dattiloscopico effettuato dai competenti organi di polizia, si osserva che secondo quello che risulta essere l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all’impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167 – 01; Sez. 5, n. 12792 del 26/02/2010, Rv. 246901 – 01).

Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, nessuna violazione dei principi del processo indiziario o della regola valutativa dell’oltre ogni ragionevole dubbio è configurabile nel caso in esame, in quanto il risultato delle indagini dattiloscopiche fa piena prova della presenza dell’imputato all’interno dell’abitazione della persona offesa nel momento in cui l’autore (o gli autori) del furto vi penetrarono dopo avere rotto il vetro di una finestra, portando a compimento l’azione predatoria per cui si procede, senza che il ricorrente abbia fornito alcun reale argomento che potesse giustificare la sua presenza nel luogo del commesso delitto, sicché non può che condividersi l’affermazione della Corte territoriale sulla natura meramente speculativa, cioè del tutto assertiva, dell’ipotizzata natura passiva di tale presenza.

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