Restituzione nel termine da negare ove la decadenza sia dipesa dall’inerzia della difesa che non ha sollecitato adempimenti rimessi a terzi: il caso della procura speciale autenticata tardivamente dall’ufficio matricola del carcere (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 29482/2026, 23 ottobre 2025/4 agosto 2026, ha affermato che, in tema di restituzione nel termine, l’inerzia difensiva protratta e non documentata, anche a fronte di adempimenti rimessi a terzi, preclude il riconoscimento della non imputabilità della decadenza, quando non risultino allegati atti concreti e tempestivi di sollecitazione idonei a dimostrare la diligenza professionale qualificata.

Ricorso per cassazione

Con atto sottoscritto dal difensore di fiducia nell’interesse di XXX, è stato proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. […] della Corte di appello di Venezia, deliberata il 25 ottobre 2024 e notificata all’interessato il 13 marzo 2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell’art. 625-ter cod. proc. pen., sul rilievo che tale istituto sarebbe applicabile soltanto ai procedimenti celebrati in assenza ai sensi dell’art. 420- bis cod. proc. pen., e non anche ai casi di contumacia non preceduti da decreto di irreperibilità.

Nel medesimo atto il ricorrente ha formulato istanza di restituzione in termini, deducendo che, dopo la notificazione dell’ordinanza della Corte di appello di Venezia, il difensore si sarebbe attivato per far autenticare dall’ufficio matricola della casa di reclusione la firma del detenuto apposta in calce alla procura speciale ad impugnare la citata ordinanza, segnalandone l’urgenza e la scadenza del termine, ma che l’autenticazione sarebbe intervenuta soltanto il 2 aprile 2025, quando il termine era ormai decorso; da ciò, nella consapevolezza della tardività dell’impugnazione dell’ordinanza, la richiesta di rimettere il condannato in termini e quindi di considerare tempestiva l’impugnazione.

Dal ricorso risulta che nei confronti di XXX era stato emesso ordine di esecuzione di pene concorrenti da parte della Procura generale presso la Corte di appello di Venezia, per l’espiazione della pena complessiva di anni cinque, mesi sei e giorni tre di reclusione, in forza di più titoli.

Secondo la prospettazione difensiva, il condannato sarebbe stato presente soltanto in uno dei procedimenti, mentre non avrebbe avuto alcuna conoscenza, senza sua colpa, di un altro, donde la richiesta di rescissione del giudicato.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in difetto delle condizioni processuali che ne legittimano l’esame nel merito.

In via logicamente preliminare deve essere esaminata, innanzi tutto, l’istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., dalla cui sorte dipende l’accesso stesso al sindacato di legittimità in relazione all’impugnativa dell’ordinanza della Corte di appello di Venezia.

Tale istanza deve essere rigettata.

Giova ribadire, in linea con il consolidato orientamento della Corte regolatrice, che la restituzione in termini postula la dimostrazione rigorosa che la decadenza sia derivata da causa non imputabile alla parte, implicando un onere di allegazione e prova particolarmente stringente, che si estende alla specifica indicazione delle iniziative tempestivamente adottate per prevenire o superare l’impedimento (vedi Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Rv. 287788 – 01; Sez. 5, n. 416 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278551 – 01). 

In termini generali, deve affermarsi il principio secondo cui la causa non imputabile non può identificarsi con una generica difficoltà organizzativa o operativa, ma richiede la prova di un impedimento assoluto, imprevedibile e non superabile mediante l’ordinaria diligenza professionale, non potendo la restituzione in termini assolvere alla funzione di rimedio rispetto a disfunzioni riconducibili alla sfera organizzativa del difensore.

Pertanto, grava sul richiedente che adduce un’ipotesi di forza maggiore l’onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Rv. 278706 – 01).

Inoltre, tale impedimento per integrare il requisito della forza maggiore deve presentarsi come un particolare ostacolo allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente per il suo superamento non a lui imputabile in nessuna maniera.

E tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenza tipica o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata (Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997, Rv. 207387 – 01).

Non può ritenersi che tale onere sia stato assolto nel caso di specie.

La difesa si limita, infatti, a dedurre l’avvenuta tardiva autenticazione della procura speciale, ma omette – in modo dirimente – qualsiasi allegazione circa le iniziative concretamente poste in essere nel periodo rilevante al fine di evitare la scadenza dei termini, limitandosi a richiamare l’esito finale dell’attività amministrativa senza dar conto dell’iter seguito né delle ragioni che ne avrebbero impedito il tempestivo perfezionamento.

Deve, al contrario, ribadirsi che la mera indicazione del risultato tardivo di un adempimento non integra prova della non imputabilità della decadenza, ove non sia accompagnata dalla puntuale rappresentazione delle attività diligentemente svolte per evitarla.

In tale prospettiva, assume rilievo decisivo il dato temporale: il segmento compreso tra il 13 marzo 2025 e il 2 aprile 2025 evidenzia una protratta e ingiustificata inerzia difensiva, non accompagnata da alcuna evidenza di atti di impulso o di sollecitazione.

Né può condividersi l’assunto, solo implicitamente prospettato, secondo cui le modalità di autenticazione della procura speciale possano integrare, di per sé, un impedimento non imputabile, trattandosi di attività rientrante nella fisiologia dell’agire difensivo, rispetto alla quale grava sul professionista un dovere di vigilanza e attivazione continua.

Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio: “in tema di restituzione nel termine, l’inerzia difensiva protratta e non documentata, anche a fronte di adempimenti rimessi a terzi, preclude il riconoscimento della non imputabilità della decadenza, quando non risultino allegati atti concreti e tempestivi di sollecitazione idonei a dimostrare la diligenza professionale qualificata.

Ne consegue che la decadenza risulta integralmente ascrivibile alla sfera organizzativa della difesa, con conseguente insanabile difetto del presupposto richiesto dall’art. 175 cod. proc. pen.

Il rigetto dell’istanza restitutoria assume carattere dirimente rispetto all’impugnativa dell’ordinanza della Corte di appello di Venezia in materia di accesso al rimedio straordinario della rescissione del giudicato di cui all’art. 625- ter cod. proc. pen.

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