La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 31911 del 26 agosto 2026 ha stabilito che la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, disposta per violazione di un obbligo – anche se inerente all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato edilizio – non è legittima se tale obbligo non risulta espressamente previsto nell’ordinanza concessiva e nel programma di trattamento approvato, non potendo il giudice fondare la revoca su contenuti precettivi estranei al programma sottoscritto dalle parti.
I tre casi di revoca contemplati dall’articolo 168-quater Cp presuppongono tutti, infatti, l’oggettiva dimostrazione dell’infedeltà rispetto agli impegni assunti, con la conseguenza che la revoca non può essere basata su obblighi non scritti o desunti soltanto dalla natura del reato.
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