Abusi edilizi e messa alla prova: la mancata demolizione dell’opera non comporta la revoca della sospensione del procedimento se … (Riccardo Radi)

Man laughing beside unfinished house and sign reading: “IO, L’AUTORE DELL’ABUSO EDILIZIO AMMESSO ALLA MESSA PROVA, RIDO PERCHÉ NON HO DEMOLITO LA CASA ABUSIVA! Giustizia sospesa, casa in piedi.”

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 31911 del 26 agosto 2026 ha stabilito che la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, disposta per violazione di un obbligo – anche se inerente all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato edilizio – non è legittima se tale obbligo non risulta espressamente previsto nell’ordinanza concessiva e nel programma di trattamento approvato, non potendo il giudice fondare la revoca su contenuti precettivi estranei al programma sottoscritto dalle parti.

I tre casi di revoca contemplati dall’articolo 168-quater Cp presuppongono tutti, infatti, l’oggettiva dimostrazione dell’infedeltà rispetto agli impegni assunti, con la conseguenza che la revoca non può essere basata su obblighi non scritti o desunti soltanto dalla natura del reato.

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