Buttare via la chiave!
Parole pronunciate innumerevoli volte in questi anni da politici e persone comuni fino a diventare cliché o addirittura riflessi automatici ma anche manifesti ideologici e politici: non sorprendono più.
Abbiamo però pensato che una barriera sarebbe rimasta: avremmo sì continuato a sentire quella parole dalla politica e dal popolo ma le istituzioni, e particolarmente la giustizia, sarebbero rimaste indenni.
E invece no, ci siamo sbagliati, come dimostra questa storia di una decina di anni fa.
C’è un articolo – il 188 del codice del rito penale – rubricato “Libertà morale della persona nell’assunzione della prova” – che vieta con chiarezza cristallina il ricorso a “metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti”.
L’importanza che il legislatore ha riconosciuto al bene protetto si ricava da un complesso di elementi tutti significativi e convergenti: l’art. 188 è inserito tra le disposizioni di portata generale in materia di prove; alla violazione del divieto ivi contenuto corrisponde la sanzione massima dell’inutilizzabilità; il bene tutelato (la libertà morale della persona) è considerato indisponibile anche per il suo titolare, escludendo quindi che il suo consenso possa legittimare i metodi e le tecniche vietati.
Leggiamo adesso quale significato la Corte di cassazione, in una decisione del 2018, precisamente la n. 29540/2018, ha attribuito alla norma di cui si parla, come ha qualificato una condotta che il ricorrente aveva denunciato come lesiva della libertà morale, quale portata ha attribuito all’eventuale lesione:
“L’eventuale violazione dell’art. 188, come, del resto, delle norme che disciplinano l’esame testimoniale e delle parti non è sanzionata da inutilizzabilità della prova, ma può rilevare solo nell’ambito della valutazione di attendibilità della prova.
In ogni caso l’espressione “buttare via la chiave” utilizzata dal PM è di uso comune e rappresenta il rischio di una situazione processuale gravemente compromessa, e il suo significato, nell’accezione comune, non è nel senso di una perdita definitiva delle garanzie che l’ordinamento comunque riconosce all’indagato”.
E quindi, in sintesi:
- non è vero che la violazione della norma sia sanzionata con l’inutilizzabilità, semmai si può discutere nel ben più ristretto e opinabile ambito della valutazione di attendibilità della prova;
- l’espressione “buttare via la chiave” di cui si è servito il PM, mentre acquisiva dichiarazioni da una persona, non ha comportato alcuna perdita di garanzie né ha avuto connotazioni minacciose.
È superfluo aggiungere che ognuna di queste bizzarre affermazioni potrebbe essere confutata con dovizia di riferimenti normativi, interpretativi e scientifici ma non è questa l’operazione che si vuol compiere.
Qui interessa solo evidenziare che l’espressione da cui si è partiti è considerata di “uso comune”, e non da ora, perfino dalla Suprema Corte. Buttare le chiavi si può dire, dunque, temiamo che o prima o poi si affermerà che si può anche fare.
