“Setaccio fiscale” sui compensi dei professionisti: un’istanza e una petizione per modificare l’art. 48-bis (Luigi Maria Vitali)

Nella mia qualità di Segretario generale di Azione Forense, il 4 agosto 2026 ho presentato alle principali Istituzioni dello Stato un’istanza (allegata alla fine del post) per chiedere la modifica dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, promuovendo anche una petizione a sostegno dell’iniziativa.

La disciplina del cosiddetto “setaccio fiscale” consente, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, che le somme dovute dalla Pubblica Amministrazione al professionista siano destinate direttamente all’Agente della riscossione sino a concorrenza del debito fiscale.

Per i professionisti la verifica opera su ogni pagamento, anche inferiore a 5.000 euro, quando l’inadempimento complessivo risultante dalle cartelle raggiunga almeno tale soglia. Il meccanismo non prevede una quota del compenso sottratta alla destinazione né uno specifico contraddittorio preventivo sospensivo.

L’istanza non contesta il diritto dello Stato a riscuotere i propri crediti, ma solleva seri dubbi sulla proporzionalità e sulla ragionevolezza del mezzo prescelto.

Un primo profilo riguarda l’art. 3 della Costituzione: il professionista è sottoposto a un controllo generalizzato sui pagamenti della P.A. e il suo compenso può essere integralmente assorbito, mentre l’ordinamento prevede limiti frazionari per altre categorie di crediti da lavoro. La differenza di trattamento, fondata sulla qualità di lavoratore autonomo, pone quindi un problema di ragionevolezza e proporzionalità.

Un secondo profilo riguarda l’effettività della tutela garantita dall’art. 24 Cost. Il trasferimento delle somme può infatti avvenire senza che al professionista sia previamente assegnato un termine per rappresentare pagamenti già effettuati, sgravi, sospensioni, rateazioni non decadute, definizioni agevolate o errori. La tutela rischia così di intervenire quando l’effetto patrimoniale si è già prodotto, imponendo al professionista di agire successivamente per recuperare somme già trasferite.

L’istanza richiama inoltre l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi convenzionali di tutela della proprietà e di effettività della tutela giurisdizionale.

Il punto non è negare allo Stato strumenti efficaci di riscossione, ma verificare se il sacrificio imposto al professionista mantenga un giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela della posizione individuale.

Gli artt. 4 e 35 Cost., che tutelano il lavoro in tutte le sue forme, rafforzano il problema sotto il profilo della continuità dell’attività professionale; l’art. 97 Cost. assume particolare rilievo per il patrocinio a spese dello Stato, poiché un sistema che disincentivi i professionisti dall’iscrizione negli elenchi può riflettersi sull’effettività del diritto di difesa dei non abbienti.

La criticità è anche economica. L’assorbimento dell’intero pagamento può privare il professionista della liquidità necessaria non soltanto alla prosecuzione dell’attività, ma anche all’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali generati dallo stesso compenso. Si determina così il rischio di un effetto paradossale: la riscossione di un debito pregresso può contribuire a creare nuove difficoltà nell’adempimento delle obbligazioni correnti.

Per questo all’istanza è allegata una concreta proposta di modifica del comma 1-ter.

Il primo intervento è l’introduzione di un contraddittorio preventivo: prima del trasferimento delle somme, il professionista dovrebbe ricevere una comunicazione telematica e disporre di dieci giorni per segnalare e documentare le circostanze che incidono sulla pretesa, con sospensione del trasferimento nelle more.

Il secondo intervento riguarda la proporzionalità della misura.

Decorso inutilmente il termine, la proposta consente la destinazione all’Agente della riscossione della sola componente imponibile del compenso e nel limite del 20% del relativo importo, preservando le altre componenti del pagamento e la provvista necessaria agli obblighi fiscali e previdenziali. L’obiettivo è consentire allo Stato di riscuotere senza azzerare il compenso e senza compromettere la continuità dell’attività professionale.

La petizione accompagna l’iniziativa istituzionale su una questione che prende le mosse dalla condizione dell’Avvocatura e, in particolare, dei difensori che operano nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, ma riguarda più ampiamente tutti i liberi professionisti creditori della Pubblica Amministrazione.

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