DASPO, ordinanza di convalida e omessa indicazione dell’orario di deposito: conseguenze (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 26076/2026 , in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, ha stabilito che l’omessa indicazione dell’orario di deposito dell’ordinanza di convalida dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia imposto dal Questore ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, comporta la caducazione della misura qualora dagli atti non emergano ulteriori elementi idonei a dimostrare il rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore dalla notificazione del provvedimento questorile all’interessato, la cui inosservanza, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, integra una nullità generale, perché, in tema di libertà personale e di materia soggetta a disciplina rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di legittimità dei provvedimenti giudiziari.

Occorre prendere le mosse dall’indirizzo interpretativo ormai consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 – 01.

In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n 10294 del 14/01/2026, Caroli).

Tale principio deve orientare l’interprete anche nella peculiare fattispecie qui in esame, nella quale – come già accennato nell’esposizione che precede – la notifica al S. del provvedimento del Questore era avvenuta alle ore 12 del 13/04/2026, mentre l’ordinanza di convalida del G.i.p. era stata depositata il 15/04/2026, ma senza indicazione di orario.

Dagli atti non emergono altre indicazioni idonee a stabilire l’orario di deposito dell’ordinanza.

Tale situazione di incertezza non può che risolversi in favore del soggetto colpito dalla misura dell’obbligo di presentazione conseguente ai divieti imposti dal Questore, come la Suprema Corte ha già ripetutamente avuto modo di evidenziare (cfr. per tutte Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Barrasso, Rv. 269244 – 01, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall’art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura».

In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di convalida priva dell’indicazione dell’ora di adozione, precisando che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, Rv. 247606 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20785 del 15/04/2010, Venneri, Rv. 247185 – 01, secondo la quale «l’incertezza non risolvibile sulla base degli atti, sulla tempestività della convalida dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia imposto dal Questore in concomitanza di manifestazioni sportive, comporta la caducazione della misura con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida»).

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