Cassazione penale, Sez. F, sentenza n. 31559/2026, 18/19 agosto 2026, ha aderito all’orientamento, sebbene non univoco, per il quale, pur nel contesto della inammissibilità del ricorso (e, quindi, nell’impossibilità di esaminarne le relative censure), la Corte di cassazione non viene privata del potere, riconosciutole dall’art. 619 cod. proc. pen., di rettificazione di errori non determinanti annullamento (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Rv. 283650, dove si richiamano le pronunce Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003, Rv. 224846, Sez. 1, n. 2149 del 27/11/1998, dep. 1999, Rv. 212532, e, per quanto concerne la sentenza resa all’esito di patteggiamento, Sez. 1, n. 46253 del 12/11/2008, Rv. 242062, e Sez. 1, n. 16421 del 16/03/2005, Rv. 231981).
Il collegio di legittimità ha rilevato a tal fine che, la sentenza impugnata, contestualmente motivata, presentava un contrasto tra dispositivo e motivazione: nel primo si riconosceva la sola circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. e si rideterminava la pena in un anno di reclusione e duecento euro di multa, mentre nella parte motiva, oltre alla circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., si riconoscevano anche le circostanze attenuanti generiche e si rideterminava la pena in otto mesi di reclusione e duecento euro di multa, previa individuazione della pena base in un anno di reclusione e trecento euro di multa.
Sul punto, l’orientamento della Suprema Corte è nel senso che il principio per cui l’atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874; nello stesso senso, Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Rv. 288560).
Ebbene, la Corte territoriale, in motivazione, ha espressamente riconosciuto sia la circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., sia le circostanze attenuanti generiche, individuando la pena base nell’ambito edittale ridisegnato dalla attenuante speciale della particolare tenuità del fatto in un anno di reclusione e trecento euro di multa, per poi applicare anche l’abbattimento di un terzo di pena per le circostanze attenuanti generiche e pervenire alla pena finale di otto mesi di reclusione e duecento euro di multa.
Diversamente, il dispositivo, redatto contestualmente alla motivazione, è incoerente con l’impianto motivazionale sia riguardo alla pena in detto dispositivo trascritta (un anno di reclusione e duecento euro di multa), sia riguardo alle circostanze attenuanti generiche di cui non si fa menzione.
Corretto e aderente alle indicazioni testuali emerse e sopra riportate appare allora privilegiare le risultanze della parte motiva della sentenza impugnata, che spiega chiaramente e congruamente le ragioni logiche seguite nella determinazione del trattamento sanzionatorio, e che rende evidente l’errore materiale cui la Corte territoriale è incorsa nella stesura del dispositivo.
