Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14045/2026, 3 marzo/13 maggio 2026, offre un vivido spaccato del degrado argomentativo e motivo raggiunto da una Corte d’appello.
In fatto
Nel 2009 AAA convenne dinanzi al Tribunale di Perugia la società BBB s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno alla salute subìto in conseguenza di una frattura dell’arto inferiore.
A fondamento della domanda dedusse che il 15.12.2007, mentre stava parcheggiando la propria bicicletta nel piazzale antistante l’ufficio di […], era scivolata su una lastra di ghiaccio, era caduta e si era procurata una grave frattura alla gamba.
La società convenuta si costituì negando la propria responsabilità.
Con sentenza […] il Tribunale di Perugia rigettò la domanda.
La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.
Con sentenza […] la Corte d’appello di Perugia rigettò il gravame.
La Corte, condividendo l’opinione del Tribunale, ritenne che:
- non era provato che la caduta fosse avvenuta all’interno del piazzale di proprietà della società convenuta;
- non era provata la dinamica della caduta;
- era invece provato che tutte le strade erano ghiacciate, che l’attrice era caduta a causa di una “manovra rischiosa”, che la presenza di ghiaccio era prevedibile; che l’abbondante nevicata della sera precedente il fatto avrebbe dovuto sconsigliare la circolazione in bicicletta.
Ricorso per cassazione
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da AAA con ricorso fondato su tre motivi. La società BBB ha resistito con controricorso.
Decisione della Suprema Corte
Col primo motivo è denunciata la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.”.
La ricorrente denuncia che la sentenza della Corte d’appello sia affetta da motivazione solo apparente, in quanto la motivazione in essa contenuta consiste nella trascrizione quasi integrale della comparsa conclusionale depositata dalla convenuta.
Il motivo è inammissibile.
Deve convenirsi con la ricorrente che la tecnica scrittoria del provvedimento impugnato appare sicuramente inelegante e poco conforme all’obbligo del giudice di motivare i provvedimenti giurisdizionali in modo da evitare anche solo il dubbio sull’imparzialità del Giudice.
Tuttavia, la dimostrazione di una simile modalità di tecnica decisionale non è idonea ad integrare la nullità della sentenza secondo i paradigmi invocati.
Infatti, una sentenza può dirsi nulla per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., quando la contraddittorietà, l’incomprensibilità o la incoerenza della motivazione risultino dal contesto stesso del provvedimento, ma non quando – come nella specie – per apprezzare il vizio occorra mettere a confronto la sentenza con altri atti o documenti.
L’illustrazione di una censura di violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. che si fonda su elementi aliunde rispetto al testo della sentenza è inidonea a dedurre tale violazione, come ebbero ad osservare le Sezioni unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, e come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
In secondo luogo, come già ritenuto dalle Sezioni unite, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, in quanto la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass. Sez. U., 16/01/2015, n. 642; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, 06/10/2022, n. 29028).
In terzo luogo, quand’anche si volesse qualificare ex officio la censura proposta dalla ricorrente come denuncia di omesso esame dei propri motivi di appello, essa sarebbe infondata.
Ferma sempre l’ineleganza della riproduzione di contenuti degli atti della società convenuta, il motivo di ricorso trascura di considerare che la sentenza impugnata, se da un parte ricopia pedissequamente la comparsa conclusionale depositata dalla società medesima contiene anche taluni passaggi che, marcando la diversità rispetto agli scritti della Poste Italiane, sono sufficienti a giustificare la successiva condivisione degli scritti della società convenuta (condivisione consentita dalla giurisprudenza di legittimità, come a giusta ragione deduce la società controricorrente).
Il motivo appare, dunque, inammissibile perché non si parametra alla motivazione della sentenza impugnata nella sua interezza.
Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2051 c.c.
Il motivo contiene plurime censure così riassumibili:
-la Corte d’appello ha travisato il contenuto del primo motivo di appello, ritenendo che con esso fosse stata censurata la sentenza di primo grado per vizio di motivazione, mentre in realtà il motivo denunciava la violazione degli articoli 2043 e 2051 c.c.;
-la Corte d’appello ha travisato il contenuto del secondo motivo di appello, ritenendo che con esso fosse stata censurata la sentenza di primo grado per violazione dell’articolo 115 c.p.c., mentre in realtà il motivo denunciava l’omesso esame di fonti di prova ritenute dall’appellante decisive.
Il motivo, quindi, prosegue illustrando in dettaglio le prove in tesi malamente valutate dal Tribunale, e di cui l’appellante chiedeva un nuovo esame alla Corte d’appello.
Il motivo è infondato.
È ben vero che la motivazione non è esattamente coerente con gli argomenti sviluppati nell’appello.
Tuttavia, nel confutare il primo motivo d’appello la Corte territoriale ha dichiarato di “condividere” la sentenza di primo grado, e quindi ha per ciò solo implicitamente ritenuto infondate le censure volte a contestare la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.: omessa pronuncia dunque non vi fu, né extrapetizione.
Quanto al secondo motivo d’appello, la sentenza impugnata nell’esaminarlo ha affermato che il Tribunale non avrebbe “in alcun modo travisato le prove ai sensi dell’art. 116 c.p.c.”, e dunque anche in questo caso omesso esame non vi fu, né extrapetizione.
Vi sarebbe da rilevare, piuttosto, che la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello col quale si chiedeva una nuova valutazione delle prove con una motivazione ben al di sotto del minimo costituzionale: la Corte d’appello, infatti, ha rigettato quel motivo di gravame trascrivendo alla lettera una massima della Suprema Corte, in cui si afferma il principio che la valutazione delle prove da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità. Un principio, dunque, del tutto inconferente rispetto al motivo di appello che la corte territoriale era chiamato a valutare.
Tuttavia, tale vizio, non denunciato dal ricorrente, non può in questa sede essere rilevato d’ufficio.
Con il terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c.
La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe motivato la propria decisione senza prendere in esame le censure dell’appellante e senza esporre le ragioni giuridiche per cui riteneva infondati i motivi di appello.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni unite hanno infatti stabilito che per effetto della riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie. Né il giudice di merito ha l’obbligo di prendere in esame e confutare ogni singolo argomento speso dalle parti, ma è sufficiente che esprima “in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo” (così già, con limpida prosa, Sez. 3, sentenza n. 734 del 17/04/1962; in seguito, tra le tante, Sez. 6 – 1, ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 – 01; Sez. L, sentenza n. 5748 del 25/05/1995; Sez. 2, sentenza n. 683 del 06/02/1982).
Il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
