Diversa qualificazione del fatto nel giudizio di appello con rito abbreviato: il giudice ha l’obbligo, in presenza di istanze istruttorie delle parti, di assicurare il diritto di difesa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. F, sentenza n. 31016/2026, 6/12 agosto 2026, ha affermato l’importante principio di diritto secondo il quale “Nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all’esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in caso di diversa qualificazione del fatto nella sentenza di primo grado, senza previa sollecitazione delle parti al contraddittorio, tale giudizio di necessarietà deve tener conto, ove lo stesso sia stato attivato dalle istanze istruttorie delle parti, anche dell’obbligo di assicurare il diritto di difesa in relazione alla diversa qualificazione del fatto”.

La vicenda processuale

…La sentenza di primo grado

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito di rito abbreviato, con sentenza in data 11 febbraio 2021, ha ritenuto XXX responsabile del reato di cui agli artt. 61, nn. 7 e 11, 624 e 625, comma primo, n. 2, seconda ipotesi, cod. pen., commesso nel periodo compreso tra il 1/07/2013 e il 30/01/2017, previa riqualificazione giuridica del fatto originariamente contestato al capo a) ai sensi degli artt. 640, comma primo, n. 1, e 646 cod. pen.

Sulla base degli atti d’indagine è stato accertato che l’imputata, impiegata presso uno studio notarile, dopo avere fatto sottoscrivere al notaio YYY le distinte relative alle operazioni bancarie da effettuare sui conti correnti bancari intestati alle procedure esecutive, distinte predisposte in bianco e poi abusivamente compilate, si era impossessata della complessiva somma di euro 473.154,11.

L’importo veniva sottratto mediante una pluralità di operazioni di prelievo dai conti correnti e successivamente trasferito, in parte, in favore della stessa XXX, mediante emissione di assegni circolari a lei intestati, e, in parte, in favore di altri soggetti coimputati.

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, il giudice di primo grado ha ritenuto che la condotta accertata integrasse gli estremi del reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, seconda ipotesi, cod. pen., con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all’art. 61, nn. 7 e 11, cod. pen., e non già quelli delle diverse fattispecie di appropriazione indebita e truffa originariamente contestate.

A tale riguardo, ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, il dipendente incaricato di effettuare pagamenti per conto del datore di lavoro che si impossessi di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale, quando non disponga di un autonomo potere di fatto sulle somme, ma operi nell’ambito di facoltà vincolate alle istruzioni ricevute; in tal senso ha richiamato Sez. 5, n.10758 del 21/12/2015, Rv. 266334-01, che aveva chiarito come la mera disponibilità tecnica degli strumenti necessari per operare sui conti correnti non attribuisca all’agente un autonomo potere di disposizione sulle somme, le quali permangono nella piena disponibilità del titolare del rapporto.

La medesima pronuncia è stata richiamata anche nella parte in cui aveva precisato che, ai fini della configurabilità dell’appropriazione indebita, sia necessario che l’agente eserciti un autonomo potere di fatto sulla cosa, sottratto a qualsiasi possibilità di controllo da parte del titolare o di altro soggetto legittimato.

Nel caso in esame, secondo il giudice di primo grado, è pacifico che neppure il notaio delegato disponesse di un’autonoma signoria sui conti correnti intestati al Tribunale, potendo operare soltanto nei limiti delle autorizzazioni impartite dall’autorità giudiziaria e nel rispetto delle prescrizioni normative. A maggior ragione, tale potere non poteva spettare alla XXX, la quale non era titolare di alcun potere di firma sui conti e poteva operare esclusivamente in esecuzione delle istruzioni impartite dal datore di lavoro.

La provvista depositata sui conti correnti intestati alle procedure esecutive era, dunque, sempre rimasta nella disponibilità delle procedure medesime ed era divenuta oggetto di sottrazione da parte dell’imputata, la quale, pur non avendone in alcun momento acquisito il possesso autonomo, aveva approfittato della propria posizione e della possibilità di eseguire singole operazioni previamente autorizzate per sottrarre parte delle somme e trasferirle in favore proprio e di terzi.

Il giudice ha, inoltre, ritenuto integrata la circostanza aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., poiché l’imputata aveva utilizzato distinte di pagamento previamente sottoscritte dal notaio YYY e successivamente abusivamente compilate, inducendo l’istituto bancario a eseguire operazioni non autorizzate. Anche tale valutazione veniva fondata sulla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento la condotta di chi si impossessi di somme di denaro avvalendosi di strumenti fraudolentemente ottenuti o utilizzati, così da determinare lo spossessamento della vittima contro la sua volontà.

Nel caso specifico, l’ordine di pagamento apparentemente impartito alla banca mediante la presentazione delle distinte era stato dato in assenza di consenso del notaio YYY, la quale non aveva mai autorizzato le operazioni in questione e non era consapevole del contenuto delle distinte sottoscritte, spesso predisposte in bianco e poi compilate dall’imputata.

Doveva quindi escludersi la sussistenza di un consenso, anche soltanto viziato, ricorrendo invece una totale assenza di volontà dispositiva da parte del soggetto titolare del potere di disposizione.

Parimenti, non poteva attribuirsi rilievo, ai fini della configurabilità di un atto dispositivo, all’attività svolta dall’istituto di credito, atteso che il personale bancario agiva quale mero esecutore delle disposizioni formalmente impartite, senza esercitare alcun autonomo potere di disposizione sulle somme. Il primo giudice ha affrontato anche la questione, poi evocata dalla difesa dell’imputata nel primo motivo di appello, relativa alla diversa qualificazione giuridica dei fatti, osservando che essa non ha determinato alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, trattandosi della diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti storici, consentita dall’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., senza modifica degli elementi essenziali della contestazione. In tal senso, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la riconduzione della condotta alla fattispecie di furto aggravato, in luogo di quella originariamente contestata di appropriazione indebita, non integra mutamento del fatto, ma legittimo esercizio del potere di qualificazione giuridica spettante al giudice, senza indebita regressione del procedimento e senza violazione del diritto di difesa.

…La sentenza di secondo grado

La Corte di appello di Napoli ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, pur riformandola parzialmente per effetto dell’intervenuta prescrizione delle condotte commesse sino al 12/07/2013, con rideterminazione della pena.

Passando alla disamina delle questioni proposte con i motivi di gravame, il giudice di appello ha affrontato preliminarmente l’eccezione di violazione dei diritti di difesa derivante dalla mancata attivazione del contraddittorio tra le parti, all’esito della celebrazione del giudizio, sulla diversa qualificazione giuridica desumibile dalla ricostruzione probatoria. 

La Corte territoriale ha osservato che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, secondo un’impostazione non formalistica e coerente con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sussiste soltanto quando si verifichi un concreto, e non meramente ipotetico, regresso dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che comporti una novazione effettiva dei termini dell’addebito, tale da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità scaturiti da quel mutamento, richiamando Sez. U Lucci (n. 31617 del 26/06/2015), mentre è da ritenere legittima se l’imputato sia stato posto in condizione di conoscere per tempo la nuova «accusa in diritto» e di interloquire effettivamente su di essa, secondo l’art. 6, §§ 1 e 3, lett. a) e b), CEDU, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, ric. n. 25575/04) e dal successivo adeguamento della giurisprudenza di legittimità italiana.

Da qui l’obbligo, per i giudici nazionali che esercitino il potere di riqualificazione officiosa, di verificare in concreto che l’imputato abbia potuto esercitare effettivamente i propri diritti difensivi, mediante adeguata informazione e possibilità di essere ascoltato sulla diversa qualificazione.

La Corte di appello ha richiamato quindi il principio, ormai recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sussiste violazione del diritto al contraddittorio quando l’imputato abbia avuto modo di interloquire sulla nuova qualificazione giuridica attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione, non solo dinanzi al giudice di secondo grado, ma anche dinanzi al giudice di legittimità, ritenendo ormai superato l’orientamento ermeneutico che aveva ritenuto configurabile una nullità in caso di riqualificazione dell’imputazione operata in sentenza senza previo contraddittorio.

Secondo la Corte territoriale, dal quadro delle decisioni di Strasburgo e dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza sul noto “caso Drassich” deriva che il potere giudiziale di riqualificazione ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen. è compatibile con l’art. 6 CEDU quando sia esercitato su un fatto storico immutato e senza pregiudizio effettivo del diritto di difesa; che, nei giudizi di primo grado e di appello, la diversa qualificazione può essere adottata direttamente in sentenza, purché l’imputato conservi la possibilità di contestarla nei successivi gradi e sia verificata in concreto l’effettività della difesa rispetto ai profili nuovi; che la violazione del principio di correlazione e del diritto di difesa deve essere accertata in concreto, configurandosi solo quando il mutamento della cornice normativa comporti un reale regresso delle garanzie difensive, impedendo all’imputato di rimodulare la propria strategia processuale rispetto a profili del tutto nuovi.

Tali principi sono stati ritenuti validi anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove si consideri che la “riforma Cartabia” ha indotto la Corte di cassazione a rileggere la riqualificazione del fatto in chiave di contraddittorio strutturale. In alcuni snodi, in particolare davanti al GUP, la previa interlocuzione è divenuta condizione di esistenza del potere di riqualificare; in altri ambiti, quali il giudizio dibattimentale e l’appello, resta invece ammessa la riqualificazione adottata direttamente in sentenza, purché sia garantita un’effettiva possibilità di difesa mediante impugnazione.

La Corte ha aggiunto che parte della riflessione sistematica ha evidenziato come la “riforma Cartabia” rafforzi l’idea di un contraddittorio procedimentalizzato sulle modifiche dell’imputazione e, per riflesso, sulle riqualificazioni, ma confermi la distinzione, già tracciata dalla giurisprudenza CEDU, tra riqualificazione a fatto immutato, normalmente compatibile con un contraddittorio anche solo differito, e modifiche che integrano un vero mutamento dell’accusa, per le quali occorre un pieno contraddittorio anticipato.

Calando tali principi nel processo in esame, la Corte di appello ha rigettato l’eccezione difensiva, poiché la XXX ha avuto modo di confrontarsi con l’esercizio, da parte del giudice, del potere di attribuire al fatto storico immutato una diversa veste giuridica, facendone oggetto di specifico motivo di appello e sottoponendo la questione allo scrutinio del giudice del gravame. Quanto al merito della qualificazione giuridica, la Corte di appello ha respinto le censure difensive dirette a sostenere la riconducibilità dei fatti all’appropriazione indebita, osservando che, nel caso di specie, non ricorressero i presupposti del possesso o della disponibilità qualificata delle somme da parte dell’imputata.

La Corte distrettuale ha esaminato il rapporto tra notaio delegato, somme della procedura esecutiva immobiliare e fattispecie astrattamente configurabili, soffermandosi anche sulla distinzione tra peculato e appropriazione indebita, e ha ribadito che, quando la condotta è posta in essere da un soggetto che, da un lato, non rivesta la qualifica soggettiva richiesta dall’art. 314 cod. pen. e, dall’altro, non abbia un precedente possesso o una disponibilità qualificata del bene, il fatto debba essere sussunto nella fattispecie del furto aggravato.

La Corte territoriale ha confermato, in sostanza, che la XXX non disponesse di alcuna autonoma signoria sulle somme giacenti sui conti delle procedure esecutive.

La disponibilità delle distinte e la possibilità materiale di presentarle in banca non sono state considerate idonee a fondare un possesso qualificato delle somme, poiché l’imputata agiva nell’ambito di un rapporto lavorativo e fiduciario, priva di potere formale di firma e legittimata, al più, a compiere singole operazioni nell’interesse del notaio e secondo le istruzioni ricevute.  Quanto all’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., la Corte di appello ha ritenuto pienamente configurabile l’uso del mezzo fraudolento. Secondo il giudice del gravame, la falsa prospettazione della necessità dell’operazione, alla cui gestione la Lettieri appariva di fatto totalmente delegata dal notaio YYY, e la sottoposizione o utilizzazione della distinta bancaria avevano consentito all’imputata di ottenere l’esecuzione di disposizioni non autorizzate e di determinare, attraverso un’apparenza documentale ingannevole, lo spossessamento delle somme.

La Corte ha, quindi, confermato la valutazione già espressa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva ravvisato l’aggravante nella compilazione, da parte dell’imputata, di distinte di pagamento firmate in bianco dal notaio persona offesa, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di furto realizzato mediante strumenti fraudolenti.

Ricorso per cassazione

L’imputata propone ricorso censurando la sentenza, con il primo motivo, per inosservanza della legge penale e di altre norme giuridiche rilevanti ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando l’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen., in contrasto con l’art. 117, comma primo, Cost., alla luce dell’art. 6 Direttiva 2012/13/UE come interpretato da Corte Giustizia 9/11/2023, causa C-175/22, B.K.

La difesa sostiene che la riqualificazione giuridica in peius operata direttamente in sentenza all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato abbia determinato una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Pur dando atto dell’ampia ricostruzione giurisprudenziale svolta dalla Corte d’appello, la ricorrente evidenzia come la soluzione accolta dai giudici territoriali, secondo cui la lesione del contraddittorio sarebbe sanata dalla possibilità di contestare la nuova qualificazione mediante impugnazione, non sia conforme ai principi eurounitari e convenzionali.

Richiama, in particolare, la pronuncia B.K. della Corte di giustizia, secondo cui ogni modifica della qualificazione giuridica deve essere comunicata all’imputato in tempo utile per consentirgli di difendersi prima della decisione.

Secondo la difesa, tale esigenza assume particolare rilievo nel giudizio abbreviato c.d. «secco», poiché la scelta del rito costituisce una precisa opzione processuale effettuata sulla base dell’imputazione formulata dal pubblico ministero. Se la qualificazione come furto aggravato fosse stata prospettata tempestivamente, l’imputata avrebbe potuto compiere diverse scelte difensive, rinunciando al rito abbreviato e chiedendo la celebrazione del dibattimento con l’esame del notaio, degli operatori bancari e dei coimputati.

La difesa richiama inoltre la giurisprudenza delle Sezioni unite n. 5788/2020 e la sentenza della Terza sezione n. 3951/2022, sostenendo che la riqualificazione «a sorpresa» all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato violi gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere annullata.

Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto come furto aggravato anziché come appropriazione indebita.

La difesa sostiene che la Corte d’appello avrebbe affrontato la questione soffermandosi sul rapporto tra peculato e appropriazione indebita, senza esaminare adeguatamente l’elemento decisivo che distingue il furto dall’appropriazione indebita, ossia il potere di disponibilità esercitato dall’agente sul bene.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, in particolare Sez. 5, n. 33105/2020, la ricorrente evidenzia che l’appropriazione indebita ricorre quando l’agente abbia un’autonoma disponibilità della cosa e ne ecceda i limiti di utilizzo, mentre il furto presuppone la mera detenzione materiale nell’ambito di un rapporto rigidamente regolamentato. Nel caso concreto, secondo la difesa, l’imputata disponeva di un’autonoma e sostanziale signoria sulle somme, resa possibile dalla totale fiducia riposta in lei dal notaio YYY, che le consegnava distinte di pagamento firmate in bianco e non effettuava alcun controllo sulle operazioni eseguite.

Pertanto, il rapporto tra l’imputata e il denaro non derivava tanto dal rapporto di lavoro, quanto dalla assoluta libertà operativa concessale dalla persona offesa.

Proprio tale situazione avrebbe determinato una disponibilità qualificata delle somme, incompatibile con la configurazione del furto e pienamente riconducibile allo schema dell’appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen.

La motivazione della Corte d’appello viene quindi censurata come illogica e contraddittoria, poiché da un lato valorizza il dato fattuale del pieno possesso delle distinte firmate in bianco da parte dell’imputata e dall’altro esclude l’esistenza di una disponibilità qualificata del bene. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, in relazione al riconoscimento dell’aggravante del mezzo fraudolento prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.

La difesa sostiene che né il Tribunale né la Corte d’appello avrebbero adeguatamente dimostrato la sussistenza di un effettivo mezzo fraudolento. In particolare, osserva che la giurisprudenza richiamata dai giudici di merito riguarda ipotesi nelle quali l’agente ottiene fraudolentemente il consenso della vittima e si impossessa successivamente del bene contro la sua volontà.

Nel caso di specie, invece, l’imputata non avrebbe posto in essere alcun artificio o raggiro per ottenere il consenso del notaio, poiché disponeva già delle distinte firmate in bianco e operava nell’ambito di una prassi consolidata e tollerata sia dalla persona offesa sia dall’istituto bancario. La vicenda sarebbe quindi riconducibile non a una particolare abilità fraudolenta dell’agente, ma alla negligenza e alla superficialità del notaio, che aveva sostanzialmente delegato all’imputata la gestione delle operazioni bancarie.

La difesa censura inoltre la motivazione della Corte d’appello nella parte in cui ha ravvisato l’aggravante nella «falsa prospettazione della necessità dell’operazione mediante la sottoposizione della distinta», osservando che le distinte erano già firmate e che, pertanto, non vi era alcuna necessità di ottenere una preventiva autorizzazione o di indurre in errore il notaio. Per tali ragioni, la difesa ritiene che la motivazione sul punto sia apparente, illogica e contraddittoria e che l’aggravante del mezzo fraudolento debba essere esclusa.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto i tre motivi sono generici e meramente reiterativi di analoghe doglianze già esaminate, con ampia e legittima motivazione, dalla Corte di appello.

In merito al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.

…Riqualificazione giuridica e diritto di difesa

Come correttamente indicato dai giudici di appello, la Suprema Corte ha ricostruito il rapporto tra riqualificazione giuridica e diritto di difesa, distinguendo tra riqualificazione del fatto-reato, che comporta un mutamento solo in diritto a fatto immutato, e mutamento dell’addebito, che implica invece una novazione anche fattuale incidente sugli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n.18793 del 28/03/2019, Rv. 275762 – 01); secondo tale decisione, quando il fatto storico rimane invariato, il giudice di primo grado o di appello può attribuirgli una diversa qualificazione giuridica direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione, purché la difesa disponga di rimedi impugnatori idonei a contestare la nuova qualificazione e non si verifichi un concreto regresso delle garanzie difensive.

A ciò si aggiunga che la disputa sulla natura appropriativa o furtiva della condotta posta in essere dalla ricorrente non è nuova e ha dato origine a numerose pronunce giurisprudenziali, cosicché anche sotto tale profilo l’imputata aveva la concreta ed effettiva possibilità di desumere dal capo d’imputazione l’eventualità della diversa qualificazione del fatto; la qualificazione giuridica della condotta, contestata come reato di appropriazione indebita, nella diversa fattispecie del furto non rappresenta, in altre parole, uno sviluppo inaspettato del processo, apparendo al contrario uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile.

…Giurisprudenza eurounitaria

La giurisprudenza eurounitaria (Corte giustizia, 9/11/2023, B.K.), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 6, §§ 3 e 4, della Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché dell’art. 47, secondo comma, della Carta di Nizza, ha affermato che «l’articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione. In questo contesto, non assume alcuna rilevanza la circostanza che detta qualificazione non sia tale da comportare l’applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita».

…Giurisprudenza nazionale

Occorre, quindi, verificare se con tale principio sia in contrasto l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità italiana a proposito del diritto all’informazione dell’imputato nei procedimenti penali, laddove si è affermato che non sussiste violazione del diritto al contraddittorio quando, a fatto immutato, l’imputato abbia avuto modo di interloquire sulla nuova qualificazione giuridica attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione, non solo dinanzi al giudice di secondo grado, ma anche dinanzi al giudice di legittimità (Sez. 3, n. 7068 del 11/02/2026, Rv. 289386 – 01; Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, Rv. 287796 – 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 – 01; Sez. 6, n. 10093 del 14/02/2012, Rv. 251961 – 01; Sez. 2, n. 32840 del 9/05/2012, Rv. 253267 – 01; Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Rv. 254649 – 01; Sez. 3, n. 2341 del 7/11/2012, dep. 2013, Rv. 254135 – 01; Sez. 2, n. 45795 del 13/11/2012, Rv. 254357 – 01).

Si è, in particolare, ritenuto che non violi il principio del contradditorio la riqualificazione operata dal giudice di merito senza preventiva interlocuzione con le parti, purché sia garantita all’imputato la possibilità di contestare la nuova qualificazione mediante impugnazione, così che il contraddittorio sia comunque assicurato in una fase successiva, ma ancora idonea a tutelare il diritto di difesa (Sez. 6, n. 3358 del 22/10/2025, dep. 2026, Rv. 289258 – 01; Sez. 1, n.25393 del 9/07/2025, non mass.; Sez. 5, n. 42635 del 10/09/2024, Rv. 287235 – 01).

Il principio affermato da Corte Giustizia 9/11/2023, BK, causa C-175/22, si inserisce nel sistema delle garanzie processuali delineato dalla Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e impone di interpretare il diritto interno in modo da assicurare che l’imputato sia posto in condizione di conoscere, in tempo utile, non soltanto il fatto storico oggetto dell’accusa, ma anche la sua qualificazione giuridica, ogniqualvolta tale qualificazione sia destinata a incidere sull’effettivo esercizio dei diritti della difesa.

La Corte di giustizia ha chiarito che l’art. 6, § 4, della Direttiva 2012/13/UE osta a una giurisprudenza nazionale che consenta al giudice di merito di adottare una qualificazione giuridica dei fatti diversa da quella originariamente formulata dal pubblico ministero, senza informare tempestivamente l’imputato, o il suo difensore, della nuova qualificazione prospettata e senza offrirgli la possibilità di predisporre, in concreto e in modo effettivo, la propria difesa rispetto a tale diversa configurazione dell’accusa.

La ragione della decisione non risiede nella maggiore o minore gravità del trattamento sanzionatorio conseguente alla nuova qualificazione, che la Corte dichiara espressamente irrilevante, ma nella necessità che l’imputato possa partecipare utilmente alla discussione sulla fondatezza dell’accusa, nel rispetto del contraddittorio e della parità delle armi. In questa prospettiva, il diritto all’informazione non può essere inteso come garanzia meramente conoscitiva, ma assume una funzione strumentale all’esercizio effettivo del diritto di difesa. L’informazione sull’accusa, infatti, è utile solo se comunicata in un momento e in condizioni tali da consentire all’imputato di orientare le proprie scelte processuali, di articolare le proprie deduzioni, di contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, ove necessario, di sollecitare l’acquisizione degli elementi probatori indispensabili a contrastare la nuova prospettiva decisionale.

Così declinato il diritto all’informazione, l’orientamento della giurisprudenza interna secondo cui il diritto dell’imputato all’informazione nei procedimenti penali può ritenersi salvaguardato quando l’ordinamento gli consenta di proporre impugnazione non contrasta con il principio enunciato dalla Corte di giustizia, purché tale rimedio non si risolva in una garanzia soltanto formale e postuma, ma assicuri una possibilità effettiva di reazione difensiva. L’impugnazione, infatti, può costituire uno strumento idoneo a rimediare alla mancata o incompleta informazione solo se, nel concreto assetto processuale, consenta all’imputato di far valere utilmente la lesione subita e di ottenere una decisione che tenga conto delle difese che egli non aveva potuto articolare nella fase precedente del giudizio. Diversamente, ove il rimedio impugnatorio non permetta alcuna effettiva integrazione del contraddittorio sulla nuova accusa o sui nuovi presupposti della decisione, la garanzia eurounitaria sarebbe svuotata del suo contenuto essenziale.

Ne consegue che il parametro fissato dalla Corte di giustizia impone una lettura sostanziale, e non puramente nominalistica, del diritto all’informazione. Non è sufficiente che l’imputato possa, dopo la decisione, dolersi della violazione mediante un atto di impugnazione; occorre che egli abbia la concreta possibilità di (ri)modulare la propria strategia difensiva in relazione alla diversa prospettiva accusatoria o decisoria. La possibilità di impugnare è dunque rilevante solo nella misura in cui l’impugnazione sia in grado di assicurare un effettivo recupero delle facoltà difensive compromesse, secondo il canone, costantemente valorizzato dalla giurisprudenza eurounitaria, dell’esercizio concreto ed effettivo dei diritti della difesa (si confronti, sul punto, l’ordinanza Sez. 6, n.27371 del 8/07/2026, di rinvio pregiudiziale alla CGUE con il seguente quesito: «se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché l’articolo 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostino all’applicazione di una disciplina normativa nazionale che consente al giudice penale che si pronuncia nel merito di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, senza darne all’imputato preventiva informazione in tempo utile per predisporre in concreto un’efficace difesa, anche qualora tale diversa qualificazione fosse prevedibile per l’imputato, cosi da precludergli, in particolare, l’accesso a un rito alternativo, divenuto possibile soltanto in conseguenza della nuova qualificazione del fatto, ma che non può più essere chiesto dall’imputato, perché il relativo termine di decadenza, in quella fase del processo, è già decorso»).

…La riqualificazione giuridica nel rito abbreviato

Il criterio ermeneutico dell’effettività della difesa si atteggia in modo peculiare nel giudizio abbreviato e, specificamente, nel giudizio abbreviato d’appello.

Qualora l’imputato abbia già optato per il rito abbreviato, con la conseguente prospettiva del trattamento sanzionatorio ridotto, il recupero delle facoltà difensive compromesse si manifesta, in particolare ma non solo, nell’esigenza di sollecitare l’acquisizione degli elementi probatori indispensabili a contrastare la nuova prospettiva decisionale.

Con riguardo a tale rito, l’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che, quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. La norma, dunque, pur collocandosi all’interno di un rito caratterizzato dalla decisione allo stato degli atti e dalla rinuncia tendenziale al pieno dispiegamento dell’istruttoria dibattimentale, non configura il materiale probatorio come un dato rigidamente chiuso e indisponibile, ma riconosce al giudice un potere di integrazione probatoria funzionale alla necessità della decisione.

Proprio la formulazione dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. consente di affermare che il rito abbreviato non è incompatibile, in radice, con l’assunzione di nuovi elementi di prova. La norma, anzi, prevede espressamente che, quando il giudice ritenga insufficiente il compendio disponibile, debbano essere acquisiti gli elementi necessari alla decisione. Il riferimento all’assunzione anche d’ufficio deve, qui, essere letto come attribuzione al giudice di un potere doveroso, attivabile anche indipendentemente dall’iniziativa delle parti e in aggiunta a essa, quando la decisione non possa essere resa allo stato degli atti.  Ne deriva che, alla luce della normativa eurounitaria, la facoltà delle parti di sollecitare l’integrazione probatoria non può essere degradata, in ogni caso, a mera istanza priva di rilievo garantistico, soprattutto quando essa sia funzionale all’esercizio del diritto di difesa rispetto a una prospettiva decisoria non prevedibile o comunque non previamente conosciuta.

Necessità della rilettura dell’orientamento secondo cui nel giudizio abbreviato d’appello, le parti sarebbero titolari soltanto di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria

In tale quadro deve essere riletto il principio affermato da giurisprudenza maggioritaria di legittimità secondo cui, nel giudizio abbreviato d’appello, le parti sarebbero titolari soltanto di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti dell’assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non potendosi riconoscere alle parti, in sede di appello, un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli propri del giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585-01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061 – 01; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318 – 02, in cui si è, però, specificato che «in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale “novità” del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave “prospettica” sopra indicata»).

Tale principio conserva la sua validità nella parte in cui esclude che il giudizio abbreviato d’appello possa trasformarsi in una sede di indiscriminata riapertura dell’istruzione probatoria; esso, tuttavia, deve essere meglio precisato alla luce della Direttiva 2012/13/UE e della citata giurisprudenza della Corte di giustizia.

Tale precisazione si impone perché il diritto all’informazione sull’accusa, come interpretato dalla Corte di giustizia, non si esaurisce nella conoscenza formale della contestazione, ma comprende la possibilità di esercitare tutte le facoltà difensive rese necessarie dalla nuova prospettiva accusatoria o decisoria. Se la modifica della qualificazione giuridica, o comunque la diversa impostazione della decisione, incide in modo sostanziale sulla posizione dell’imputato, quest’ultimo deve essere posto in condizione non soltanto di interloquire oralmente o per iscritto, ma anche di chiedere l’acquisizione degli elementi probatori necessari a confutare la nuova qualificazione o i suoi presupposti. In caso contrario, il contraddittorio sulla nuova accusa resterebbe meramente apparente, perché l’imputato sarebbe chiamato a difendersi da una nuova prospettiva accusatoria senza poter utilizzare gli strumenti probatori indispensabili a rendere effettiva e non meramente virtuale tale difesa.

La conseguenza non è il riconoscimento di un diritto illimitato alla prova nel giudizio abbreviato d’appello, incompatibile con la struttura del rito, ma l’affermazione di un obbligo stringente per il giudice di valutare il requisito della necessità della prova sollecitata dalla difesa, quando essa costituisca il mezzo indispensabile per assicurare l’effettività del diritto di difesa in relazione a una nuova qualificazione giuridica, a una diversa prospettazione degli elementi costitutivi del reato o a un profilo decisorio che l’imputato non abbia avuto la possibilità di contrastare in tempo utile.

In tali casi, la richiesta della parte non può essere trattata come una mera sollecitazione rimessa alla discrezionalità insindacabile del giudice, ma deve essere valutata come esercizio di una posizione difensiva protetta, il cui rigetto richiede una motivazione specifica, sindacabile in sede di legittimità, sulla non necessità dell’integrazione probatoria ai fini della decisione e sulla persistente effettività del contraddittorio.

…La riformulazione del principio di diritto

Il principio non è nuovo (Sez. 1, n.17607 del 31/03/2016, RV. 266623 – 01), ma deve essere riformulato nei seguenti termini: «Nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all’esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in caso di diversa qualificazione del fatto nella sentenza di primo grado, senza previa sollecitazione delle parti al contraddittorio, tale giudizio di necessarietà deve tener conto, ove lo stesso sia stato attivato dalle istanze istruttorie delle parti, anche dell’obbligo di assicurare il diritto di difesa in relazione alla diversa qualificazione del fatto».

Questa lettura è coerente con l’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., perché la norma già prevede l’assunzione degli elementi necessari quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti. La prospettiva eurounitaria incide, piuttosto, sul significato della necessità: essa non deve essere valutata soltanto dal punto di vista dell’organo giudicante, come esigenza interna di completezza cognitiva, ma anche dal punto di vista dell’imputato, come esigenza di concreta difesa rispetto all’accusa, alla sua nuova qualificazione giuridica e agli elementi sui quali la decisione è destinata a fondarsi. La necessità probatoria, pertanto, ricorre non solo quando il giudice ritenga, in senso oggettivo, incompleto il quadro degli atti, ma anche quando l’acquisizione richiesta dalla parte sia indispensabile per rendere effettivo il contraddittorio sulla nuova qualificazione giuridica del fatto.

Il principio sopra espresso salvaguarda, da un lato, l’interpretazione secondo la quale, nel giudizio abbreviato d’appello, le parti non sono titolari di un generale e incondizionato diritto alla rinnovazione dell’istruzione, ma valorizza, dall’altro, la prospettiva secondo la quale alla parte, ove sia intervenuta la riqualificazione giuridica del fatto contestato, a seguito della quale debba intendersi modificato il quadro di riferimento in base al quale la stessa aveva organizzato, in particolare il relazione alla scelta del rito ed alla modulazione di tale scelta, le proprie strategie difensive, deve essere consentito di accedere all’assunzione degli elementi probatori necessari per vedere garantito l’esercizio concreto ed effettivo dei diritti della difesa, ai sensi dell’art. 6, § 3 e 4, della Direttiva 2012/13/UE, come interpretato dalla Corte di giustizia. Il potere officioso del giudice, previsto dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. e richiamato, in appello, attraverso il paradigma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non esclude dunque la necessità della rinnovazione istruttoria, tutte le volte in cui la prova richiesta sia funzionale non tanto a una generica rivalutazione del merito, ma quanto alla piena esplicazione del diritto di difesa rispetto a una diversa configurazione dell’accusa.

Ne deriva che la giurisprudenza interna, nella parte in cui ritiene sufficiente la possibilità di proporre impugnazione perché sia garantito il diritto dell’imputato all’informazione, può essere considerata conforme al principio eurounitario solo se interpretata nel senso che l’impugnazione deve offrire un rimedio effettivo e non meramente formale.

Per cui, quando la piena difesa dell’imputato richieda la possibilità di introdurre o sollecitare nuovi elementi probatori, il sistema deve riconoscere alle parti la possibilità concreta di accedere alla raccolta della prova necessaria, nei limiti propri del rito abbreviato e secondo il criterio sopra esposto.  In questa chiave, l’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. diviene la norma interna attraverso la quale dare attuazione al parametro eurounitario: quando la decisione non possa essere resa allo stato degli atti senza pregiudicare l’effettività del contraddittorio difensivo, il giudice deve assumere gli elementi necessari e la parte deve poter sindacare, non soltanto sollecitare, l’omessa acquisizione della prova indispensabile

…L’analisi del caso concreto

Poste tali premesse in linea di principio, occorre però considerare che, nel caso concreto, sebbene la ricorrente abbia dedotto nel ricorso quali istanze istruttorie avrebbe potuto articolare ove previamente informata della riqualificazione operata dal giudice di primo grado, analogo argomento non era stato sottoposto al giudice di appello.

Dalla prospettazione sviluppata con l’atto di appello emerge, infatti, che la difesa si era limitata, in quella sede, a censurare in astratto la mancata preventiva interlocuzione sulla diversa qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto prospettare alle parti la possibile riconduzione della condotta nell’alveo di una diversa fattispecie incriminatrice e consentire lo svolgimento del contraddittorio sul punto, senza tuttavia formulare alcuna richiesta istruttoria, né sottoporre al giudice dell’impugnazione istanze difensive ulteriori sollecitate dalla mancata informazione circa la riqualificazione.

E, considerato che ciò che rileva è la concreta possibilità di interloquire sulla diversa qualificazione e di approntare le conseguenti iniziative difensive, nel caso di specie tale possibilità non risulta essere stata in alcun modo preclusa.

La difesa, infatti, investita della questione con la sentenza di primo grado, ha potuto devolvere integralmente il tema al giudice di appello, sviluppando le proprie argomentazioni sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ma non ha prospettato la necessità di attività istruttorie ulteriori rese necessarie dalla nuova qualificazione. Né sono state formulate richieste di rinnovazione istruttoria o altre istanze processuali funzionali a dimostrare che la qualificazione del fatto come furto, anziché come appropriazione indebita, imponesse l’acquisizione di ulteriori elementi probatori o l’esercizio di specifiche facoltà difensive.

In assenza dell’allegazione di un concreto vulnus difensivo e di specifiche attività processuali che sarebbero state conculcate dalla mancata preventiva contestazione della diversa qualificazione, la doglianza si risolve nella mera denuncia di una violazione formale del contraddittorio, non sufficiente, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale, a determinare l’invalidità della decisione.

Il motivo prospetta, in altre parole, per la prima volta in questa fase di giudizio quelle istanze istruttorie che avrebbe dovuto sollecitare ma che non ha sottoposto al giudice di appello. 

Ed è bene anche ribadire che nella pronuncia della Corte europea si afferma espressamente che è irrilevante la circostanza che la nuova qualificazione comporti o meno l’applicazione di una pena più severa, sicché non assume alcun autonomo rilievo la dedotta riqualificazione in peius, che rappresenta in sostanza l’unico vulnus valorizzato dalla difesa.

…La qualifica giuridica della condotta della ricorrente e la distinzione tra furto e appropriazione indebita

Con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta ascritta alla XXX, le conformi sentenze di merito si pongono in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita.

Secondo l’orientamento consolidato di legittimità, quando l’agente abbia la mera detenzione della cosa senza disporre di un autonomo potere di disposizione sul bene, la condotta integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita.

Tale principio è stato affermato, tra l’altro, con riferimento al funzionario di banca che operi oltre i limiti della delega su denaro depositato in conto corrente (Sez. 2, n. 2098 del 03/11/2022, dep. 2023, Rv. 283897-01), al dipendente di una società di trasporti che si impossessi del carburante eccedente quello necessario per il viaggio (Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Rv. 281873-01), alla dipendente incaricata dei pagamenti aziendali che sottragga somme dal conto corrente della società (Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Rv. 275215-01) e ai precedenti proprietari di un immobile venduto all’asta che, nel periodo di permanenza autorizzata nell’immobile, si impossessino di beni facenti parte dello stesso (Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Rv. 274749-01).

La distinzione tra le due fattispecie ruota, dunque, attorno alla natura del rapporto che l’agente intrattiene con il bene oggetto della condotta.

Presupposto dell’appropriazione indebita è una situazione di possesso originariamente legittima, derivante da un titolo che attribuisca la disponibilità del bene senza trasferirne la proprietà. Nella prospettiva penalistica, tuttavia, il concetto di possesso assume una portata più ampia rispetto a quella civilistica, comprendendo qualsiasi situazione nella quale il soggetto eserciti sulla cosa un potere autonomo di disposizione al di fuori della diretta vigilanza del proprietario. In tal senso, questa Corte ha chiarito che il possesso rilevante ai fini dell’art. 646 cod. pen. consiste in qualsiasi potere di fatto sulla cosa accompagnato da una concreta facoltà di disporne autonomamente (Sez. 2, n. 34851 del 11/06/2008, non mass. sul punto).

Ne consegue che l’elemento decisivo per la qualificazione giuridica del fatto è rappresentato dall’esistenza o meno di un potere di autonoma disponibilità sul bene.

Ove tale potere sussista, l’utilizzazione del bene in contrasto con i limiti imposti dal titolo giustificativo integra il delitto di appropriazione indebita; ove, invece, l’agente disponga soltanto di una disponibilità materiale della cosa, sottoposta all’altrui controllo, ricorre il delitto di furto.

…La casistica

Tale criterio ha trovato ampia applicazione nei casi concernenti l’indebita acquisizione di somme depositate presso istituti bancari. In particolare, si è precisato che nella nozione penalistica di possesso possono rientrare anche talune forme di detenzione, purché esercitate nomine proprio e non nomine alieno (Sez. 2, n. 4853 del 20/12/1993, dep. 1994, Rv. 197781 – 01).

Sulla base di tale principio è stato escluso che il dipendente bancario che abbia la disponibilità materiale dei titoli dei clienti per il solo compimento di specifiche operazioni possa considerarsi possessore degli stessi. Nello stesso solco interpretativo si colloca l’affermazione secondo cui il cassiere di banca non dispone autonomamente delle somme depositate sui conti correnti, limitandosi ad eseguire le istruzioni impartite dal correntista, il quale conserva costantemente il controllo del rapporto. Ne consegue che il dipendente che si impossessi delle somme depositate mediante operazioni effettuate attraverso i terminali dell’istituto risponde del delitto di furto aggravato, mentre risponde di appropriazione indebita qualora si appropri di somme consegnategli direttamente dal cliente prima dell’accredito sul conto, trattandosi in tal caso di denaro sul quale esercita una disponibilità autonoma (Sez. 4, n. 1798 del 02/04/1996, Rv. 206302-01).

Dall’elaborazione giurisprudenziale emerge, dunque, che il discrimine va individuato nella verifica se il soggetto disponga del denaro nomine proprio ovvero nomine alieno. L’appropriazione indebita presuppone che l’agente si appropri del denaro affidatogli per una determinata destinazione, violando il vincolo impresso dal proprietario al momento della consegna; non è invece sufficiente il mero inadempimento dell’obbligo restitutorio (Sez. 2, n. 24857 del 09/05/2017, Rv. 270092 – 01).

Lo stesso criterio è stato applicato con riferimento alle cassette di sicurezza. È stato infatti affermato che integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di furto, la condotta del dipendente bancario che si impossessi dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza quando il cliente gli abbia consegnato la chiave, poiché tale consegna gli attribuisce un potere di disposizione sul contenuto della cassetta esercitato nell’interesse del titolare (Sez. 5, n. 44942 del 28/09/2011, Rv. 251450 – 01).

La Corte di legittimità ha ulteriormente ribadito tali principi qualificando come furto aggravato la condotta della dipendente che, avvalendosi dell’accesso al sistema informatico aziendale, aveva disposto a proprio favore plurimi trasferimenti di denaro dal conto della società. In quell’occasione è stato richiamato l’insegnamento delle Sezioni unite, secondo cui il possesso penalistico consiste in una relazione autonoma con la cosa che consente di utilizzarla, gestirla e disporne indipendentemente dall’altrui volontà; solo la presenza di tale autonomia consente di configurare l’appropriazione indebita, mentre la sua assenza conduce alla qualificazione della condotta in termini di furto (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 – 01). Analoga impostazione è stata recentemente seguita anche in materia di trasporto di merci. È stato infatti ritenuto configurabile il delitto di appropriazione indebita nella condotta del vettore che si appropri del biodiesel trasportato mediante lo svuotamento dell’autocisterna prima dell’ingresso nella raffineria, valorizzandosi il fatto che il vettore esercita, durante l’esecuzione del trasporto, un possesso autonomo della merce, sottratta alla vigilanza immediata dell’affidante (Sez. 5, n. 13309 del 4/03/2025, Rv. 287961 – 03). La decisione richiama il risalente principio secondo cui il vettore che disponga autonomamente della cosa affidatagli è possessore agli effetti della legge penale e risponde di appropriazione indebita qualora se ne appropri (Sez. 2, n. 181 del 8/02/1965, Rv. 099522 – 01).

Diversa è, invece, la posizione del dipendente di una società di trasporti incaricato delle sole operazioni materiali di trasporto, deposito, custodia e consegna, rispetto al quale la giurisprudenza esclude la sussistenza di un effettivo potere di autonoma disponibilità sulla merce e ravvisa, pertanto, il delitto di furto in caso di sottrazione. L’elaborazione giurisprudenziale richiamata conduce, dunque, a individuare quale criterio discretivo fondamentale tra furto e appropriazione indebita l’esistenza di un’autonoma signoria sul bene. Soltanto quando l’agente eserciti un potere di fatto autonomo e indipendente dal controllo altrui l’utilizzazione del bene in violazione dei limiti derivanti dal titolo integra l’appropriazione indebita; qualora, invece, egli disponga soltanto della materiale disponibilità della cosa nell’interesse del titolare e sotto il suo controllo, la condotta integra il delitto di furto. Alla luce di tali principi, il secondo motivo di ricorso difetta di specificità nella parte in cui sostiene che l’imputata disponesse di un’autonoma e sostanziale signoria sulle somme, derivante dalla totale fiducia riposta in lei dal notaio YYY, il quale le consegnava distinte di pagamento firmate in bianco e non esercitava alcun controllo sulle operazioni eseguite.

La censura trascura infatti di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rapporto tra il notaio delegato, le somme appartenenti alle procedure esecutive immobiliari e i limiti normativi che governano tale gestione.

La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato che la ricorrente non disponeva di alcuna autonoma signoria sulle somme giacenti sui conti delle procedure esecutive. La disponibilità delle distinte e la possibilità materiale di presentarle alla banca non erano idonee a fondare un possesso penalisticamente rilevante, poiché l’imputata operava nell’ambito di un rapporto di lavoro e fiduciario, era priva di potere di firma e poteva compiere esclusivamente singole operazioni nell’interesse del notaio e secondo le istruzioni ricevute.

La sentenza impugnata aveva pertanto già fornito una risposta puntuale alla medesima censura oggi riproposta, con argomentazioni che il ricorso non confuta specificamente. Inoltre, già il giudice di primo grado aveva chiarito che la mera disponibilità tecnica degli strumenti necessari per operare sui conti correnti non attribuisce all’agente un autonomo potere di disposizione sulle somme, le quali rimangono nella disponibilità del titolare del rapporto. Era stato altresì evidenziato come, ai fini della configurabilità dell’appropriazione indebita, sia necessario che l’agente eserciti un autonomo potere di fatto sulla cosa, sottratto a ogni possibilità di controllo da parte del titolare o di altro soggetto legittimato.

Nel caso in esame, peraltro, neppure il notaio delegato disponeva di una piena e autonoma signoria sui conti intestati alle procedure esecutive, potendo operare soltanto nei limiti delle autorizzazioni dell’autorità giudiziaria e delle prescrizioni normative. A fortiori, un analogo potere non poteva essere riconosciuto alla Lettieri, che non era titolare di alcun potere di firma e poteva intervenire sui conti esclusivamente in esecuzione delle istruzioni impartite dal datore di lavoro. La provvista depositata sui conti intestati alle procedure esecutive è pertanto rimasta, in ogni momento, nella disponibilità delle procedure medesime, con conseguente correttezza della qualificazione della condotta in termini di furto e non di appropriazione indebita.

Con tali puntuali argomentazioni il motivo di ricorso non si confronta, difettando per tale ragione di specificità.

…L’aggravante del mezzo fraudolento

In merito all’aggravante del mezzo fraudolento, la sentenza impugnata non incorre nei vizi lamentati. In particolare, i giudici di merito hanno incentrato il discorso sul fatto che l’ordine di pagamento apparentemente impartito alla banca mediante la presentazione delle distinte fosse stato dato in assenza di consenso della notaia YYY, la quale non aveva mai autorizzato le operazioni in questione e non era consapevole del contenuto delle distinte sottoscritte, spesso predisposte in bianco e poi compilate dall’imputata. 

La difesa sostiene, invece, che la sottoscrizione in bianco delle distinte non rendesse necessario alcun mezzo fraudolento, dimenticando che non sarebbe stato sufficiente presentare all’istituto bancario le distinte firmate in bianco e, dunque, tralasciando di considerare che, per porre in essere l’azione furtiva, è stata necessaria l’ulteriore attività, fraudolenta, posta in essere dalla XXX mediante il riempimento delle distinte al fine di sviare la destinazione delle somme di denaro delle procedure esecutive verso prelievi in contanti, giroconti e bonifici in favore di soggetti a lei legati da rapporti personali.

La decisione impugnata risulta, dunque, legittima in quanto conforme al principio per cui «in tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell’offesa, cosicché integra l’ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell’autore di attività preparatorie finalizzate a operare il trasferimento a sè del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l’atto dispositivo di questa e il risultato dell’impossessamento si inserisca l’azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Rv. 280323 – 01; Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019, Rv. 276113 – 02).

Anche tale censura risulta, pertanto, inammissibile.

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