Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27481/2026, 1° aprile/21 luglio 2026, ha ribadito, in accordo ad un costante e condiviso insegnamento della Suprema Corte, che la testimonianza della persona offesa, anche se costituita parte civile, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., per il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo) e per il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri) (così tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, non mass.; Sez. 6, n. 22024 del 13/05/2025, non mass.; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922 – 01; Sez. 3, n. 5234 del 3/03/2022, dep. 2023, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Rv. 272152 – 01).
Inoltre, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, detta testimonianza non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso. (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 – 01).
Il percorso valutativo – volto all’accertamento dell’attendibilità del testimone, anche quando si tratti della persona offesa – non può, dunque, assumere come base di partenza l’ipotesi che il testimone riferisca deliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato detto assunto.
