Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29397/2026, 16 luglio/3 agosto 2026, ha ricordato che il giudice esercita una funzione riequilibrante, atta a supplire alle carenze delle parti che incidano in modo determinante sul risultato del giudizio. Pertanto, questa funzione va esercitata tutte le volte in cui le prove proposte dalle parti non risultino sufficienti per attuare la funzione conoscitiva propria del processo, sempreché la necessità di assumere nuove prove che potrebbero essere decisive risulti dagli atti.
Provvedimento impugnato
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha assolto XXX dal reato ex art. 337 cod. pen. descritto nella imputazione perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale ha ritenuto che l’essersi l’imputato rivolto ai Carabinieri di R. ─ che si erano recati nella abitazione in cui era collocato agli arresti domiciliari con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo per controllare che vi stesse con l’espressione «mi avete rotto il cazzo venite sempre a controllarmi», senza interferire con la loro attività, non abbia integrato il reato oggetto dell’imputazione.
Ricorso per cassazione
Nel ricorso presentato dalla Procura genere della Repubblica presso la Corte di appello di Catania si chiede l’annullamento della sentenza per violazione dell’art. 507 cod. proc. pen.
Si osserva che nel capo di imputazione è richiamata anche l’ulteriore espressione attribuita a XXX: «posso andare in galera, tanto prima o poi esco, come ne devo ammazzare 20 ne ammazzo 21, non ho paura di voi».
Si argomenta che l’unico carabiniere sentito come testimone ha ricordato, presumibilmente per il tempo trascorso dal fatto, solo la prima espressione, sicché per ricostruire compiutamente il fatto avrebbe dovuto essere sentito ex art. 507 cod. proc. pen. anche il secondo carabiniere sottoscrittore del rapporto, nonostante sia il PM in udienza che il difensore dell’imputato avessero rinunciato al suo esame.
Decisione della Suprema Corte
L’accertamento della verità materiale è il fine primario e ineludibile del processo penale italiano, anche nel modello tendenzialmente accusatorio adottato dal codice del 1988 e in un ordinamento improntato al principio di legalità non sono accettabili metodologie processuali che ostacolino in modo irragionevole l’accertamento del fatto storico necessario per una giusta decisione. Il giudice è stato, dal legislatore, munito di una funzione riequilibrante, atta a supplire alle carenze delle parti che incidano in modo determinante sul risultato del giudizio. Pertanto, questa funzione va esercitata tutte le volte in cui le prove proposte dalle parti non risultino sufficienti per attuare la funzione conoscitiva propria del processo, sempreché la necessità di assumere nuove prove che potrebbero essere decisive risulti dagli atti (Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Rv. 276217; Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 274845; Sez. 2, n. 6403 del 27/09/1996, dep. 1997, Rv. 208009; Sez. 3, n. 11191 del 20/09/1995, dep. 15/11/1995, Rv. 203221).
Né tale funzione contrasta con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, corollario necessario della indisponibilità dell’azione penale, connessa alla natura pubblica degli interessi tutelati (Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, Rv. 276430; Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Rv. 277591).
L’art. 190, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce il principio generale secondo cui il giudice, nei casi determinati dalla legge, può ammettere prove d’ufficio ─ anche quelle alla cui ammissione le parti hanno rinunciato (Sez. 2, n. 30662 del 14/06/2019, Rv. 276577) ─ ma non per ricerche esplorative.
Nel caso in esame, il Tribunale si è limitato a considerare che uno dei due testi ammessi (l’appuntato dei Carabinieri YYY) aveva ricordato soltanto la prima parte delle frasi che, secondo il capo di imputazione (evidentemente sulla base dei precedenti resoconti dei carabinieri intervenuti), l’imputato avrebbe pronunciato in occasione dell’intervento (avvenuto circa tre anni prima) dei pubblici ufficiali e non anche la seconda parte contenuta nel capo di imputazione e, peraltro, evidenziata con l’uso del carattere in grassetto «posso andare in galera tanto prima o poi esco, come ne devo ammazzare 20 ne ammazzo 21, non ho paura di voi» ─ quella che, per il suo contenuto minatorio, potrebbe condurre al riconoscimento di una fattispecie di reato.
Il Tribunale avrebbe dovuto adeguatamente giustificare il mancato esercizio del potere-dovere di integrazione probatoria ─ perché non era rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti e il proscioglimento dell’imputato ─ e la omissione di una motivazione determina la nullità della sentenza per violazione di legge (tra le altre: Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Rv. 266492). Invece, si è limitato a prendere atto della rinuncia, da parte del PM, all’esame dell’appuntato dei Carabinieri WWW, trascurando che questi, anch’egli partecipante al controllo nell’abitazione dell’imputato, avrebbe potuto ricordare la seconda parte delle espressioni attribuite a YYY nel capo di imputazione.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa da svolgersi alla luce del principio prima indicato.
