Imputato che nell’esame riferisca circostanze apprese da terzi su responsabilità altrui: deve essere equiparato all’imputato di procedimento connesso con la conseguente applicazione delle regole sulla testimonianza indiretta (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27467/2026, 15 maggio/21 luglio 2026, ha chiarito che l’imputato il quale, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilità va equiparato – in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 209 cod. proc. pen. – all’imputato di procedimento connesso, di cui all’art. 210 cod. proc. pen., con conseguente applicazione delle regole di cui all’art. 195 cod. proc. pen.

Deve essere anzitutto ribadito l’orientamento espresso dalle Sezioni unite (SU, sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255145 – 01), secondo il quale nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.  L’imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilità va equiparato – in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 209 cod. proc. pen. – all’imputato di procedimento connesso, di cui all’art. 210 cod. proc. pen., con conseguente applicazione delle regole di cui all’art. 195 cod. proc. pen. (Sez. U Aquilina, citata, Rv. 255141 – 01). 

La chiamata in correità o in reità “de relato”, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;

b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;

c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del “thema probandum”;

d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, Aquilina, citata, Rv. 255143 – 01). 

Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o probatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e – in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni – siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un’accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, sentenza n. 10561 del 28/10/2020, dep. 18/03/2021, Rv. 280741 – 01). 

Le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, sentenza n. 17370 del 12/09/2023, dep. 29/04/2024, Rv. 286327 – 01).

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