Sentenza di proscioglimento a distanza di tempo si trasforma in sentenza di condanna (Riccardo Radi)

Three lawyers amid scattered files inside Rome courthouse; sign reads TRIBUNALE DI ROMA.

Alle volte la realtà supera la più fervida fantasia.

Può una sentenza di non doversi procedere per difetto di tempestiva querela tramutarsi, dopo la comunicazione del dispositivo (appello con rito cartolare), in una sentenza di condanna?

Alla Corte di appello di Roma può accadere e la cassazione sezione 6 con la sentenza numero 31021 del 12 agosto 2026 ha posto rimedio a Quer pasticciaccio brutto di via … Varisco, parafrasando Gadda.

Fatto:

In data 14 gennaio 2026, all’esito della udienza trattata con rito cartolare, era stato notificato alle parti il seguente dispositivo: “In riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 4 aprile 2025, appellata da G., dalla parte civile, dal PM presso il tribunale di Roma, dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato a lui ascritto per difetto di tempestiva querela. Condanna la parte civile al pagamento delle spese del grado. Fissa in giorni 60 il termine per il deposito”.

In data 10 marzo 2026 era stato notificato al difensore provvedimento di correzione, nel quale si disponeva l’integrazione del predetto dispositivo, mediante l’inserimento, dopo le parole: “per il reato a lui ascritto” della locuzione: “sub a)” e, dopo la parola “querela”, della locuzione: “Ridetermina la pena per il reato sub b) in mesi due di reclusione e conferma nel resto”.

Decisione:

L’adozione, in difetto di fissazione dell’udienza camerale e di avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale dà luogo a una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione nel solo caso in cui il ricorrente alleghi un concreto interesse a partecipare all’udienza (Sez. 4, n. 14399 del 17/03/2026, Frustaci, Rv. 289848 01; Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 – 01).

Nella specie ricorre un tale interesse, posto che, con la decisione adottata “de plano” dalla Corte di merito, l’imputato è stato privato della possibilità di interloquire in ordine alla adozione di una pronuncia sfavorevole.

La procedura di correzione di errore materiale regolata dall’art. 130 cod. proc. pen. è stata adottata per intervenire sul contenuto decisorio della sentenza. Ed invero, la decisione proscioglitiva resa al termine dell’udienza è stata modificata, per effetto della correzione, nella condanna, sia pure con riferimento ad uno solo dei reati in addebito.

Se ciò sia avvenuto a seguito del ripensamento di una decisione giuridicamente non corretta o per mero errore di tipo ostativo, intervenuto nella manifestazione esteriore della decisione, non sembra dirimente: ciò che conta è che, con la correzione, è stata operata una modifica essenziale del dispositivo reso pubblico immediatamente dopo la deliberazione e comunicato alle parti (trattandosi di procedimento cartolare), cosa che lo strumento di cui all’art. 130 cod. proc. pen. espressamente non consente.

Del resto, che il nucleo decisorio della sentenza sia il dispositivo letto in udienza è principio sedimentato nel sistema.

In applicazione di esso, tradizionalmente si è affermato che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177- 01).

Così pure si ritiene destinato a prevalere il dispositivo letto in udienza rispetto a quello riportato nella sentenza-documento, che ne costituisce la trascrizione (Sez. 6, n. 47466 del 08/11/2004, Scannapieco, Rv. 230416 – 01), precisandosi che il contrasto fra gli stessi non determina alcuna nullità ed è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale (v. ad es. Sez. 3, n. 29079 del 11/04/2024, Cuzzolin, Rv. 286636 – 01; Sez. 1, n. 19765 del 01/12/2023, dep. 2024, Bandi, Rv. 286398 – 01; Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, dep. 2023, Ortolano, Rv. 284053 – 01; Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 – 01).

Nel caso di specie, tuttavia, la difformità non è sanabile in quanto la Corte ha compiuto l’operazione logicamente inversa, avendo adeguato ex post il dispositivo alla motivazione; motivazione che è distonica rispetto alla decisione adottata nella immediatezza in quanto sostituisce ad un proscioglimento per difetto di tempestiva querela, senza ulteriori specificazioni per i due capi di sentenza, una conferma della condanna irrogata in primo grado, a pena rideterminata, per il solo reato di cui all’art. 388 cod. pen.

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