Le Sezioni Unite con la sentenza numero 24699 del 18 agosto 2026 hanno chiarito, in materia di spese processuali, che il compenso del consulente tecnico di parte (CTP) è dovuto senza la prova dell’intervenuto pagamento.
La Suprema Corte supera l’orientamento secondo cui, ai fini della condanna del soccombente alla rifusione delle spese sostenute per la consulenza di parte, sarebbe necessario dimostrare l’effettivo pagamento del professionista.
La nomina del consulente di parte fa presumere l’assunzione dell’obbligazione di remunerarlo.
Ne consegue che la relativa spesa può essere riconosciuta alla parte vittoriosa anche in assenza della prova dell’effettivo esborso.
Le Sezioni Unite valorizzano il parallelismo con il compenso del difensore: così come la parte vittoriosa non deve dimostrare di avere già pagato l’avvocato per ottenere la rifusione degli onorari, allo stesso modo non può essere richiesta necessariamente la prova dell’avvenuto pagamento del CTP.
Se il costo della consulenza è documentato, potrà essere riconosciuto nel relativo importo, salvo che il giudice lo ritenga superfluo o eccessivo ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c.
Se, invece, il costo non è documentato, ciò non comporta automaticamente l’esclusione della voce di spesa, potendo il giudice procedere alla relativa liquidazione.
Una pronuncia di particolare rilievo pratico, che risolve un contrasto giurisprudenziale e rafforza il principio dell’integrale rifusione delle spese necessarie sostenute dalla parte vittoriosa per la propria difesa tecnica.
Recentemente la cassazione si era espressa in tal senso ma permaneva un contrasto giurisprudenziale: Spese della consulenza di parte: rimborsabili d’’ufficio senza la prova del pagamento (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA
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