Cassazione penale, Sez. F, sentenza n. 29787/2026, 4/5 agosto 2026, ha ad oggetto il caso di una Corte di appello che, senza attendere l’esito degli accertamenti istruttori da essa stessa disposti, ha deciso di riconoscere la sanzione pecuniaria inflitta dall’autorità austriaca a una cittadina italiana.
Provvedimento impugnato
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha disposto il riconoscimento, ai fini dell’esecuzione, della decisione pronunciata dalla competente autorità della Repubblica d’Austria in data 24/10/2023, divenuta definitiva il 06/12/2023, con cui è stata irrogata a XXX la sanzione pecuniaria di euro 405,00 per una infrazione al codice della strada.
Ricorso per cassazione
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di XXX, per i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
1) Violazione degli artt. 12, comma 1 lett. i), d. lgs. n. 37 del 2016, 125 e 127 cod. proc. pen. per omessa verifica delle condizioni relative all’informazione dell’interessata, alla citazione, all’assistenza difensiva e ai rimedi impugnatori.
La difesa premette, in fatto, che: a) in data 07/12/2023 la ricorrente riceveva dall’autorità austriaca una comunicazione relativa alla violazione concernente il preteso non corretto pagamento di un pedaggio a tempo il 04/01/2023; b) avverso tale provvedimento proponeva opposizione in data 14/12/2023 all’indirizzo istituzionale dell’autorità austriaca, contestando la pretesa sanzionatoria ed indicando al difensore come domiciliatario; c) dopo la proposizione dell’opposizione né la ricorrente né il difensore ricevevano comunicazione dell’esito, dell’eventuale passaggio alla fase giurisdizionale, della data e del luogo dell’udienza, del provvedimento conclusivo e dei rimedi ulteriormente esperibili; d) con comunicazione del 08/11/2024, su invito della Corte di appello, la difesa chiedeva chiarimenti all’autorità austriaca, che rispondeva, in data 11/11/2024, chiedendo l’invio degli allegati in formato immagine, quantunque la richiesta non contenesse allegati, come chiarito dal difensore con successiva comunicazione del 18/11/2024.
Rileva la difesa che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato l’art. 12, comma 1 lett. i), d. lgs. n. 37 del 2016 come se la mera presenza del certificato fosse idonea ad escludere ogni causa ostativa al riconoscimento, omettendo di individuare la natura della procedura, di verificare se la ricorrente fosse stata informata della data e del luogo del processo, di verificare il rispetto delle condizioni per procedere in assenza, di verificare che il difensore abbia assistito alla ricorrente nel giudizio e, infine, di verificare l’esistenza di valida notificazione della decisione corredato dall’informazione sui rimedi ulteriori.
2) Violazione degli artt. 11 e 12, comma 1 lett. i), d. lgs. n. 37 del 2016, per omessa acquisizione delle informazioni relative all’esito della opposizione, alla comunicazione della fase giurisdizionale, alla decisione conclusiva e dei rimedi ulteriori.
3) Violazione dell’art. 12, comma 1 lett. i), d. lgs. n. 37 del 2016, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 6 CEDU, avendo la Corte di appello omesso di verificare se l’opposizione sia stata effettivamente esaminata, prima di ritenere soddisfatte le condizioni per il riconoscimento.
4) Violazione degli artt. 12, comma 1 lett. i), e 24 d. lgs. n. 37 del 2016, per omessa verifica della notificazione della decisione sull’opposizione e della conoscenza dei rimedi impugnatori.
5) Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. essendo la motivazione meramente apparente sulle cause ostative dedotte, con cui la sentenza impugnata non si confronta. 1. Il ricorso è fondato.
Decisione della Suprema Corte
Tutti i motivi di ricorso attengono alla violazione dell’art. 12 del d. lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, adottato in attuazione della Decisione quadro n. 2005/214/GAI del Consiglio sul reciproco riconoscimento tra gli Stati membri dell’Unione europea delle sanzioni pecuniarie.
Tale disposizione disciplina i “motivi di rifiuto del riconoscimento” prevedendo, al comma 1, che “la Corte di appello può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie in uno dei seguenti casi: […] i) se, in base al certificato allegato al presente decreto, la persona interessata: 1) in caso di procedura scritta, non è stata informata, secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite un suo difensore, del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; ovvero, 2) non è comparsa personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti: 2.1) che, a tempo debito, è stata citata personalmente e, come tale, informata della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2.2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d’ufficio, da cui era stata assistita in giudizio; ovvero 2.3) che, informata del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto a comparire e comunicato di non opporsi al procedimento; ovvero 2.4) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; 2.5) se la sanzione pecuniaria applicata è inferiore a settanta euro o all’equivalente di tale importo”.
Il successivo comma 2 stabilisce che “nei casi di cui al comma 1, lettere b), e) ed i), la Corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l’autorità competente dello Stato di emissione e richiede, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ogni informazione utile alla decisione”.
La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di ali principi.
Dopo aver acquisito le memorie e gli allegati prodotti dalla difesa concernenti la proposizione, innanzi alle autorità austriache, di opposizione al provvedimento con cui la sanzione pecuniaria è stata irrogata, ha invitato, dapprima, il difensore ad acquisire informazioni sull’esito del relativo procedimento e, poi, ha incaricato la propria cancelleria di provvedere all’incombente.
Pur avendo, dunque, attribuito rilevanza alla prospettazione difensiva, tanto da farsi carico di consultare direttamente l’autorità competente dello Stato emittente, ha, infine, deciso prescindendo dalle informazioni richieste senza motivare sulle ragioni per le quali tali informazioni non erano più necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui all’art. 12, comma 1 lett. 1), sopra riportato. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, al fine di verificare la sussistenza dei motivi di rifiuto del riconoscimento di cui al citato art. 12.
