La Corte di cassazione, sezione Feriale con la sentenza numero 30255/2026 ha ribadito che il dolo nella ricettazione può essere provato anche attraverso indizi, purché gravi, precisi e concordanti (pronuncia allegata al post).
Nel caso esaminato ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la condanna per ricettazione, riaffermando alcuni principi ormai consolidati in materia di prova dell’elemento soggettivo e di applicazione dell’art. 131‑bis c.p.
I giudici di merito avevano ritenuto integrato il dolo sulla base delle circostanze del rinvenimento: «9.133 capi di abbigliamento palesemente contraffatti, rinvenuti nell’abitazione e nel furgone del prevenuto, di cui non aveva saputo fornire giustificazione».
La Suprema Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la consapevolezza della provenienza illecita del bene non richiede prove dirette, potendo essere desunta da qualsiasi elemento indiretto, inclusa l’assenza di una spiegazione attendibile sulla provenienza della merce.
In linea con precedenti consolidati (Sez. 2, n. 53017/2016; Sez. 2, n. 20193/2017), la Cassazione ribadisce che il dolo nella ricettazione può essere provato anche attraverso indizi, purché gravi, precisi e concordanti.
Quanto alla mancata applicazione dell’art. 131‑bis c.p., la Corte conferma la correttezza della motivazione d’appello, che aveva valorizzato la gravità della condotta, la forma di estrinsecazione e il bisogno di pena, richiamando il principio secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità dell’offesa deve essere compiuto alla luce dei criteri dell’art. 133 c.p., ma non richiede la disamina analitica di tutti gli indicatori, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 18180/2018; Sez. 7, ord. n. 10481/2022).
La Suprema Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso poiché fondato su motivi meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata: principio costante secondo cui il ricorso per cassazione deve criticare specificamente la decisione di secondo grado, pena l’inammissibilità.
