Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28785/2026, 23/29 luglio 2026, ha ribadito che il dispositivo elettronico di controllo, ai sensi dell’art. 275-bis cod. proc. pen. (come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e successivamente modificato con legge 24 novembre 2023, n. 168) costituisce la modalità ordinaria con la quale il giudice dispone l’applicazione degli arresti domiciliari, salvo che si escluda espressamente la necessità di tale presidio di controllo, «in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».
Ne discende che, nel caso detta misura custodiale venga ritenuta in radice inadeguata a fronteggiare il pericolo di recidivanza, si deve intendere che tale valutazione sia formulata anche con riferimento agli arresti domiciliari con applicazione del menzionato dispositivo elettronico.
