Richiesta di restituzione nel termine per impugnare: la competenza a provvedere spetta al giudice dell’esecuzione se sia subordinata o alternativa alla verifica della validità del titolo esecutivo (Vincenzo Giglio)

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Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 30066/2026, 24 luglio/6 agosto 2026, ha chiarito che la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione spetta al giudice dell’esecuzione allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l’istanza nella competenza del giudice dell’impugnazione.

Provvedimento impugnato

Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Modena, cui gli atti erano stati trasmessi ai sensi dell’art. 670, comma 3, e 665 cod. proc. pen. dal GIP del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione nei termini per impugnare avanzata dal difensore di XXX in relazione alla sentenza emessa nei confronti del condannato dalla Corte di appello di Venezia in data 16/10/2014, che aveva parzialmente riformato la decisione del GUP di Rovigo dell’8 maggio 2013.

Secondo il giudice di Modena la competenza a decidere sull’istanza doveva essere riconosciuta alla Corte di Cassazione e, stante l’impossibilità di ovviare all’erronea indicazione del difensore, non trovando applicazione nella specie il disposto di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., emetteva declaratoria di inammissibilità dell’istanza.

Ricorso per cassazione

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato. 

Ha denunciato anzitutto la nullità dell’ordinanza impugnata per mancanza di motivazione in quanto il giudice non ha considerato che, prima ancora di avanzare richiesta di restituzione nel termine per impugnare, l’istanza aveva posto la questione relativa alla valida formazione del titolo esecutivo, chiedendo espressamente che fosse accertato il mancato passaggio in giudicato della sentenza che costituiva presupposto della remissione in termini. Detto profilo è stato del tutto pretermesso dal provvedimento censurato.

Ha denunciato inoltre la nullità dell’ordinanza impugnata per motivazione apparente e violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Secondo il difensore il giudice dell’esecuzione ha fornito un’erronea lettura della norma di cui all’art. 175, comma 4, cod. proc. pen. trascurando che proprio detto organo è funzionalmente competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine quando la domanda proposta faccia leva sull’invalidità o non esecutività del titolo.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato.

È già stato chiarito in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione che la competenza a provvedere spetta al giudice dell’esecuzione allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l’istanza nella competenza del giudice dell’impugnazione. Si tratta di una competenza di carattere funzionale la cui inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 4520 del 15/01/2026, Rv. 289359 – 01; Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Rv. 277017 – 01; Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Rv. 268251 – 01). 

Nella specie il giudice dell’esecuzione, sebbene investito a norma dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen. della verifica circa l’esecutività della sentenza a carico del condannato e, in subordine, di domanda restitutoria ex art. 175 cod. proc. pen., ha erroneamente declinato la propria competenza, dichiarando l’inammissibilità dell’incidente ritualmente promosso.

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Modena quale giudice dell’esecuzione per nuovo esame.