Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 30225/2026, 24 luglio/7 agosto 2026, ha escluso l’interesse del PM a ricorrere per cassazione allorché, a fronte di un arresto per più reati, il giudice lo abbia convalidato per uno soltanto e abbia emesso per lo stesso una misura custodiale.
È consolidato il principio secondo il quale il PM ha interesse a coltivare una qualsivoglia impugnazione quando la stessa sia destinata non ad una generica affermazione di correttezza del provvedimento impugnato, ma quando il gravame sia diretto a rimuovere una decisione destinata ad avere un concreto effetto processuale (Sez. 6, n. 48488 del 11/12/2008, Rv. 242429 – 01; Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Rv. 285481-01).
È ugualmente consolidato il principio secondo il quale, in caso di arresto per più reati, non sussiste l’interesse del PM a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di convalida parziale, nel caso in cui il giudice abbia convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare per l’altro reato, in quanto il requisito previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è configurabile esclusivamente quando l’impugnazione è presentata per far valere l’illegittimità della situazione derivante dall’ordinanza che incide sulla libertà personale dell’indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un’illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo (Sez. 6, n. 28021 del 11/06/2014, Rv. 261647; Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, Rv. 239234; Sez. 6, n. 14085 del 16/03/2021, Rv. 281156 – 01).
