Il giudice che ti ha già condannato non si astiene e ti lascia in carcere: ben ti sta se non l’hai ricusato (Riccardo Radi)

A robed courtroom official addresses a man standing at the witness box.

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 30835/2026 ha esaminato la seguente questione: il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 34 cod. proc. pen. per l’omessa astensione del Presidente relatore, già componente del collegio del Tribunale che ebbe a pronunciare la sentenza di condanna di primo grado.

A fondamento della censura evidenzia profili di asserita incompatibilità.

Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità, difettando la deduzione dell’avvenuta attivazione dello strumento processuale tipico della ricusazione, apprestato dall’ordinamento per far valere la situazione di pregiudizio che si assume sussistente.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le cause di incompatibilità contemplate dall’art. 34 cod.proc.pen. — norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva — non determinano di per sé l’invalidità degli atti compiuti dal giudice asseritamente incompatibile, ma rilevano unicamente quale presupposto della ricusazione, da promuoversi nelle forme e nei termini scanditi dagli artt. 37 e seguenti cod.proc.pen.

Costituisce, al riguardo, ius receptum il principio secondo il quale l’esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097-01; Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D’Avino, Rv. 204464-01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Rv. 267419).

Si è anche affermato che l’incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Rv. 282136).