Connivenza non punibile o concorso: distinzione (Riccardo Radi)

Crowded city sidewalk with people gathering outside venues at dusk

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 31069 depositata il 12 agosto 2026 ha ribadito la distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (tra le altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244; Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258186; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454).

La sentenza impugnata ha radicato la responsabilità degli imputati sulla presenza ingiustificata dei ricorrenti, nel fondo insieme al fratello, evidenziando, inoltre, dati obiettivi -quali la pronuncia di frasi intimidatorie e l’inseguimento successivo delle vittime, per come dalle medesime riferito- indicativi di una condotta di natura concorsuale.

E’ evidente che nel caso in esame, fondatamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che non si sia in presenza di un comportamento meramente inerte e passivo dei ricorrenti, ma di una condotta ispirata da consapevolezza e volontà e caratterizzata da sinergia di effetti rispetto a quelli determinati dalla condotta del fratello.

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