La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 30834/2026 si sofferma sulla nozione di “variazione rilevante“.
Il ricorrente contesta la riconducibilità all’art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dell’ipotesi di omissione comunicativa che non si traduca nel concreto superamento della soglia reddituale prevista per il mantenimento del beneficio.
Nel ricorso si richiama l’insegnamento secondo cui le false o omesse indicazioni assumono rilievo penale solo se funzionali al conseguimento di un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, dep. 13/12/2023).
Deve rilevarsi come l’opzione esegetica così prospettata sconti un duplice ordine di criticità.
Il precedente delle Sezioni Unite invocato concerne il delitto in materia di reddito di cittadinanza di cui all’art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, fattispecie sorretta dal dolo specifico del fine di indebito conseguimento del sussidio, e quelle medesime Sezioni Unite hanno escluso ogni parallelismo con il delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, in ragione delle differenze strutturali, funzionali e di contesto che separano i due modelli normativi.
Ove si consideri che il delitto in esame è strutturato quale reato di pura condotta, di pericolo, posto a presidio del dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni, l’argomento fondato sul difetto di offensività perde gran parte della sua capacità persuasiva, giacché la punibilità si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, alla veridicità in astratto degli atti dichiarativi e all’attività del giudice preposto alla verifica del diritto al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 16/02/2009, Infanti, Rv. 242152).
Inoltre, l’argomento difensivo fondato sul raffronto con l’art. 112 — secondo cui all’omessa comunicazione delle variazioni reddituali intervenute negli anni successivi conseguirebbe la sola revoca del beneficio e non l’ipotesi di cui all’art. 95 — risulta smentito dal tenore della disposizione incriminatrice e dalla lettura che ne ha offerto la giurisprudenza di legittimità.
L’art. 95 eleva a illecito penale non soltanto le falsità e le omissioni nella dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta, bensì anche quelle nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’art. 79, comma 1, lett. b), c) e d), del medesimo testo unico; e poiché la lett. d) contempla espressamente l’impegno a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito fino alla definizione del processo, l’inadempimento di siffatto impegno integra l’ipotesi tipizzata dalla norma incriminatrice.
Le sanzioni della revoca dell’ammissione, peraltro, risultano graduate per gravità e retroattività tra la previsione dell’art. 95, ultima parte, e quella dell’art. 112, comma 1, lett. a), senza che da ciò possa inferirsi la sottrazione dell’omissione alla sfera penale (Sez. 4, n. 40720 del 08/06/2023, dep. 06/10/2023, Danese, n.m).
Il reato è integrato non da qualsiasi infedele attestazione, ma dalle dichiarazioni con cui l’istante affermi un reddito inferiore alla soglia di ammissibilità ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell’anno precedente, tali da determinare il superamento di detta soglia (Sez. 4, n. 40804 del 18/09/2008, Pecora, Rv. 241327-01).
Le variazioni accertate per le annualità 2016 e 2017 ammontano, rispettivamente, a euro 26.022,54 a fronte del limite di euro 14.627,14 e a euro 26.076,24 a fronte del limite di euro 15.660,05, sicché il superamento del limite legale di mantenimento del beneficio si manifesta in misura tanto cospicua da rendere le variazioni “rilevanti” anche alla stregua della nozione restrittiva invocata. Il riferimento ad attestazioni di diverso tenore asseritamente rilasciate dall’Agenzia delle entrate è privo di autosufficienza e non risulta devoluto con i motivi di appello, nei quali si rinviene il solo riferimento ad autocertificazioni.
