La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 23230/2026 ha ribadito che impossessarsi di una bicicletta asportandola dalla rastrelliera condominiale posta nel parcheggio comune della residenza della persona offesa, configura il furto in abitazione risultando la bicicletta asportata da una pertinenza di privata dimora (parcheggio condominiale).
E’ invero consolidato il principio secondo cui integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all’interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 1278 del 31/10/2018, dep. 11/01/2019, Rv. 274389 – 01 secondo cui integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell’androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora; Sez. 5, Sentenza n. 17038 del 04/04/2024, Rv. 286250 – 01).
