La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 29014/2026 ha affermato la non necessità dell’acquisizione dell’accettazione della remissione al fine di dichiarare l’estinzione del reato.
In particolare, la produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato a lui ascritto, equivale, pur in assenza di formale accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria, posto che, in ragione di quanto previsto dall’art. 157, primo comma, cod. pen., l’accettazione della remissione della querela si presume, se non siano rilevabili fatti indicativi di una volontà contraria del querelato, il quale sia edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare (Sez. 6, n. 30377 del 14/07/2025, P., Rv. 288539 – 01).
Non è, invece, possibile pervenire ad esito proscioglitivo in assenza dell’atto di remissione.
