Distaccare la corrente elettrica all’inquilino configura la fattispecie della violenza privata?
La Cassazione penale sezione 5, con la sentenza numero 27596/2026 (allegata al post), ribadisce che la violenza privata ex art. 610 c.p. ricomprende anche le forme di violenza impropria, ossia ogni mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione della vittima mediante pressioni anomale sulla volontà.
La Corte richiama il principio secondo cui la violenza può consistere in «qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione», includendo condotte che, pur non implicando contatto fisico, producono un effetto coercitivo.
Si è pertanto ritenuto che integri il reato di cui all’art. 610 cod. pen. la condotta dell’imputato che si sia barricato in casa, impedendo al convivente di accedervi (Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022, deр. 2023, C., Rv. 283961 – 01);
la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accesso alla persona offesa (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322 – 01);
la condotta posta in essere dal marito nei confronti della moglie, il quale impedisce l’esercizio dell’altrui diritto di accedere ad un locale o ad una delle stanze dell’abitazione, chiudendone a chiave la serratura (Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015, dep. 2016, Rv. 266020 – 01);
la sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia, con mancata consegna delle chiavi condomino e inibizione dell’esercizio del diritto di servitù gravante sul locale (Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010, Cavaleri, Rv. 246551 – 01);
il comportamento del soggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisce all’avente diritto di entrare nella propria abitazione (Sez. 5, n. 1195 del 27/02/1998, Piccinin, Rv. 211230 – 01)
In tale cornice, è stata ritenuta integrata la fattispecie nel distacco dell’energia elettrica dell’alloggio occupato dalla persona offesa, condotta che ha inciso «in modo determinante sulla sua libertà di determinazione, costringendola a lasciare l’appartamento».
La Corte valorizza l’idoneità del mezzo a rendere insostenibile la permanenza nell’immobile, configurando una pressione diretta sulla libertà di scelta.
Quanto al profilo soggettivo, la Cassazione conferma la ricostruzione del giudice di merito, che ha ritenuto provata la consapevolezza dell’imputato circa la presenza ancora legittima della persona offesa nell’immobile, desumendola da elementi relazionali e informativi interni alla cooperativa proprietaria.
La pronuncia si colloca nel consolidato orientamento che riconosce la violenza privata anche in condotte che, pur non impedendo fisicamente un comportamento, ne rendono di fatto impossibile o insostenibile l’esercizio.
