Difensore e legittimo impedimento per concomitante impegno professionale: mai se riguarda altro procedimento penale per assistenza di persona offesa o parte civile (Riccardo Radi)

Attorney speaking before a judge in a courtroom

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 28663/2026 ha ricordato che il concomitante impegno del difensore per l’assistenza in altro procedimento penale di persona offesa o parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l’obbligo per il giudice di differire la trattazione dell’udienza.

Vero è che la giurisprudenza è costante nel valutare il legittimo impedimento del difensore dì fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, come causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo a nullità dell’udienza camerale – come prospettato anche dalla difesa (Sez. 3,n. 22099 del 20/05/2025, Rv. 288153 – 01; Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747 – 01).

Tuttavia, il quale il concomitante impegno del difensore per l’assistenza in altro procedimento penale di persona offesa o parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l’obbligo per il giudice di differire la trattazione dell’udienza (Sez. 2, n. 11924 del 09/09/2022, Rv. 284443 – 01, Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Rv. 260353 – 01), perché solo assistenza di altro imputato può costituire impedimento giustificato.

Sarebbe, a ben vedere, illogico e contraddittorio se l’impedimento dell’avvocato, difensore della persona offesa, pur non potendo condizionare la trattazione del processo nell’ambito del quale egli difende la predetta persona offesa, potesse condizionare la trattazione di altro processo penale, nell’ambito del quale il medesimo avvocato difenda un imputato.

Tale principio trova applicazione nel caso di specie, in cui il legittimo impedimento del difensore consiste nel difendere la parte civile in altro procedimento, come da lui stesso evidenziato nel ricorso.

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