Pubblico ufficiale che simuli un pericolo inesistente per ottenere un vantaggio: truffa o induzione indebita? (Riccardo Radi)

Uniformed officer speaking with an older man outside Café Centrale

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 27981/2026 indica la linea di confine tra il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater c.p. e la tentata truffa aggravata.

La argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata si è concentrata sulla distinzione tra istigazione alla corruzione e tentativo di induzione indebita, ma ha sminuito la valenza dimostrativa degli elementi acquisiti circa la condotta dell’imputato relativamente all’abuso della qualità e alla dall’abuso delle qualità di pubblico ufficiale e dalla prospettazione di un pericolo in realtà insussistente (Sez. 2, n. 28390 del 20/03/2013, Rv. 256459; Sez. 2, n. 27363 del 04/04/2012, Rv. 253313).

Quando ─ come nella fattispecie ─ una condizione di assoggettamento della persona offesa all’esercizio di una potestà deve essere esclusa ─ la condotta del pubblico ufficiale che, simulando l’esistenza di una situazione di pericolo, tenti di indurre una persona a fornirgli una utilità per ottenere la sua protezione non integra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all’art. 319-quater cod. pen., ma il delitto di tentata truffa aggravata (Sez. 6, n. 17655 del 09/04/2015, Rv. 263657).

La creazione di un pericolo immaginario, quale modalità dell’azione ingannatoria è specificamente prevista dall’art. 640 cod. pen., comma 2, n. 2, come circostanza aggravante dell’artificio o raggiro mirante a una prestazione economica, e rispetto a tale condotta può ravvisarsi l’ulteriore aggravante di cui all’art. 61 n. 9, cod. pen. se il reato è commesso da un pubblico ufficiale.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio nel quale verificare se i dati acquisiti al processo, o quelli acquisibili nei limiti nei limiti di quanto necessario allo scopo, consentono di ritenere provata la sussistenza del reato ex artt. 56, 640, comma secondo, n. 2, e 61, n. 9, cod. pen.