Giudizio civile di danno: se il fatto illecito costituisce anche reato, gli atti interruttivi della prescrizione di quest’ultimo interrompono anche la prescrizione del diritto risarcitorio nel solo caso in cui l’azione civile sia stata esperita anche nel processo penale (Vincenzo Giglio)

Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n. 24599/2026, 24 marzo/10 agosto 2026, ha stabilito i seguenti principi di diritto:

  • nel caso in cui il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, gli atti interruttivi della prescrizione di quest’ultimo interrompono la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (o alle restituzioni) nella sola ipotesi in cui l’azione civile sia esercitata nel processo penale, in ragione degli “adattamenti” dell’azione civile di danno resi necessari dal suo inserimento nel processo penale;
  • in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, l’imputato o il responsabile civile, il quale intenda sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ha l’onere di farlo nel processo penale;
  • nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. è consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande e nuove eccezioni, data la natura autonoma di tale giudizio rispetto a quello svoltosi davanti al giudice penale, con l’unico limite che tali fatti, domande ed eccezioni restino nell’àmbito della vicenda storica sottoposta al giudice penale.

La decisione, in versione anonimizzata, è allegata alla fine del post.

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