Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 28425/2026, 16/27 luglio 2026, ha escluso che le misure cautelari, tanto più se a carico di minori, abbiano finalità punitive o rieducative.
Ha ugualmente escluso che le esigenze cautelari possano essere ricavate da accertamenti investigativi (da svolgere, nel caso di specie, su smartphone sequestrati durante le indagini) di cui è ancora ignoto l’esito.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza del 16 aprile 2026 il Tribunale per i minorenni di L’Aquila, quale giudice del riesame, ha parzialmente riformato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dei minorenni di L’Aquila, nei confronti di XXX in relazione ai reati di cui agli artt. 604-bis e 270-quinquies cod. pen., sostituendo la misura con quella del collocamento in idonea comunità educativa con divieto assoluto di utilizzo di dispositivi informatici.
Il ricorrente, che all’epoca dei fatti, risalenti al 2024, aveva quindici anni, è stato ritenuto gravemente indiziato di aver scambiato su social network comunicazioni finalizzate a promuovere azioni violente e terroristiche volte alla creazione di uno Stato etnico bianco, e di aver creato sull’applicativo Telegram un canale in cui ha pubblicato manuali per la realizzazione, fai da te, di armi ed esplosivi.
L’ordinanza impugnata ha, inoltre, deciso di sostituire la misura custodiale carceraria con quella del collocamento dell’indagato in una comunità educativa, permettendo anche allo stesso di frequentare la scuola, ma vietandogli l’uso di qualsiasi dispositivo informatico.
Nella motivazione l’ordinanza ha spiegato che la collocazione dell’indagato in una comunità multiculturale può ottenere l’effetto di farlo crescere e rieducarlo dalle idee che hanno ispirato i comportamenti contestati.
Ricorso per cassazione
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari per mancata valutazione dell’attualità del pericolo, in quanto i fatti contestati sono cessati nel 2024, non vi è evidenza di comportamenti successivi; la motivazione dell’ordinanza secondo cui ancora non si sa cosa sia emerso dal sequestro dei dispositivi elettronici effettuato nel corso dell’indagine viola la presunzione di innocenza.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella tipologia della misura cautelare adottata, in quanto la scelta di una comunità educativa con divieto di utilizzo dei dispositivi informatici non offre alcuna spiegazione del perché non sia stata ritenuta sufficiente la collocazione in famiglia che avrebbe evitato lo stigma sociale che segue in età giovanile al collocamento in comunità, ed anche perché la prescrizione del divieto assoluto di utilizzo dei dispositivi informatici è di dubbia compatibilità con le esigenze educative e di formazione di un minore.
Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi, in quanto con riferimento alla contestazione di cui all’art. 604-bis cod. pen. l’ordinanza si limita ad affermare che il reato sarebbe provato dai file scambiati dall’indagato su social network ma non spiega in alcun modo né il contenuto dei materiali, nè il numero dei destinatari, né le modalità di condivisione, né il contesto comunicativo; con riferimento alla contestazione di cui all’art. 270-quinquies cod. pen. il Tribunale ha omesso di valutare che non tutte le condotte di formazione in materia di armi sono vietate, ma soltanto quelle con la finalità di terrorismo, che qui mancherebbe.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa valutazione dei rischi connessi alla misura applicata, perché il collocamento in comunità può comportare fenomeni di etichettamento sociale e compromettere lo sviluppo emotivo e relazionale del minore; esso, inoltre, incide sulla continuità scolastica con effetti potenzialmente irreversibili, non è stato chiarito in ordinanza perché non sia stata preferita la misura del collocamento presso il domicilio.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato con riferimento alle esigenze cautelari, infondato per il resto.
È preliminare l’esame del terzo motivo, l’unico dedicato ai gravi indizi di colpevolezza.
Il ricorso deduce che i due reati contestati avrebbero una struttura particolarmente complessa, di cui non si dà conto nell’ordinanza impugnata.
L’argomento è infondato.
Pur essendo vero che l’ordinanza impugnata non ha riportato specifici messaggi che l’indagato avrebbe scritto sui social network, né essa contiene per consentire di comprendere meglio il contenuto della condotta e la logicità della sua sussunzione sotto le norme penali richiamate – indicazioni specifiche sulle interazioni che lo stesso avrebbe avuto successivamente con gli altri utenti, però è anche vero che il ricorso, a sua volta, soffre di genericità, perché deduce l’inesistenza dei gravi indizi delle fattispecie criminali contestate senza, però, indicare quale sarebbe l’elemento della fattispecie di cui all’art. 604-bis cod. pen. che non sussisterebbe nel caso in esame, mentre, con riferimento a quella di cui all’art. 270-quinquies cod. pen. la censura in ordine alla mancanza della finalità di terrorismo che deve caratterizzare la condotta per essere penalmente rilevante, che è senz’altro contenuta in ricorso, è, però, proposta in modo assertivo e senza una critica articolata al contenuto dell’ordinanza impugnata.
Sono fondati, invece, i motivi sulle esigenze cautelari, che si affrontano congiuntamente.
Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perchè nella valutazione delle esigenze cautelari non sarebbe stata considerata la mancanza di un pericolo attuale, in quanto l’indagato è incensurato, i fatti contestati sono cessati nel 2024, non vi è evidenza di comportamenti successivi. L’argomento è fondato.
Pur se l’assenza di precedenti penali è solo uno degli elementi di valutazione del rischio di recidivanza, ma un elemento non decisivo, perché, altrimenti opinando, l’incensurato si porrebbe automaticamente al di fuori di ogni diagnosi di pericolosità (Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, dep. 2015, Rv. 264212), invece, il tempo decorso dal momento di commissione del reato è uno degli elementi di valutazione, che attiene “alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari” (Sez. 1, n. 3634 del 17/12/2009, dep. 2010, Rv. 245637 – 01), e che deve essere considerato nella prognosi sul pericolo di reiterazione del reato.
Il ricorso deduce che la motivazione dell’ordinanza impugnata ha eliso il riferimento al tempo che è decorso dai fatti contestati, affermando che ancora non si sa cosa sia emerso dal sequestro dei dispositivi elettronici effettuati nel corso dell’indagine, il che violerebbe la presunzione di innocenza.
Questo argomento è fondato, perché l’ordinanza, in effetti, supera la distanza temporale dai fatti con un argomento manifestamente illogico, ovvero valutando a carico dell’indagato quella che allo stato è soltanto una ipotesi congetturale.
Il ricorso deduce anche che l’ordinanza non avrebbe comunque motivato sul perché le esigenze cautelari non avrebbero potuto essere tutelate mediante il collocamento del minorenne nell’abitazione dei genitori.
L’argomento è fondato.
In realtà, l’ordinanza contiene una motivazione sulla tipologia della misura adottata, perché afferma che il collocamento in una comunità rieducativa, consentendo al minorenne di entrare in contatto con un ambiente multiculturale, potrebbe favorirne la rieducazione e stemperare le idee che sono alla base dei comportamenti che gli sono stati contestati. Questa motivazione, però, è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che “le misure cautelari, anche nel procedimento a carico di minorenni, non hanno mai effetti punitivi e/o rieducativi, mirando semplicemente a fronteggiare i “pericula libertatis” individuati dalla legge) (Sez. 3, n. 38414 del 04/05/2018, Rv. 273912 – 01; conformi, più di recente, Sez. 5, n. 25634 del 21/03/2025, E., n.m.; Sez. 3, n. 32461 del 02/05/2023, PM in proc. A., n.m.).
La sentenza n. 38414 del 2018 citata aggiunge anche che “nella materia de qua, l’adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore quale previsto dal principio generale di cui all’art. 1 d.P.R. 448 del 1988 è stato effettuato dallo stesso legislatore”.
È un orientamento interpretativo meritevole di condivisione, anche in considerazione del fatto che il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce una condizione essenziale dell’autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 2024; n. 24 del 2025).
D’altronde, il minorenne sottoposto a misura è un soggetto che non è stato ancora condannato, e, in realtà, a quanto consta in atti, neanche ancora citato a giudizio per essere processato, per cui l’esigenza di rieducazione dello stesso è, in effetti, del tutto eccentrica rispetto alle caratteristiche ed alle finalità di una misura cautelare.
In definitiva, con riferimento alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, che, libero, nell’esito, dovrà rivalutare l’esistenza delle esigenze cautelari anche in ragione del tempo decorso di fatti e, in caso di scrutinio positivo delle stesse, dovrà individuare la misura da applicare per contenerle, alla luce del principio di diritto citato, secondo cui la misura non può avere una finalità rieducativa, mirando semplicemente a fronteggiare i pericula libertatis individuati dalla legge.
