Screenshot forniti da uno dei conversanti: acquisibili senza il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 26315/2026 ha ribadito che l’acquisizione in giudizio di schermate di messaggi WhatsApp forniti da uno dei conversanti (nello specifico la persona offesa) non richiede il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero, trattandosi di corrispondenza ormai pervenuta sui dispositivi dei soggetti interessati, di cui, dunque, il destinatario non indagato può liberamente disporre (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, Rv. 287746-01; Sez. 2, n. 23137 del 03/06/2026, dep. 23/06/2026, Diana, non mass.).

In tali casi non può parlarsi più di segretezza della corrispondenza tutelabile ex art. 15 Cost. nel momento in cui del messaggio abbia disposto – a favore degli inquirenti – uno dei soggetti che sia titolare del diritto alla riservatezza.

Tale conclusione non è, evidentemente, distonica rispetto a quanto di recente precisato dalla Consulta in materia. Se è vero che il riferimento al dato “documentale” di cui all’art. 234 cod. proc. pen., ovvero al supporto su cui si fissi materialmente la corrispondenza o sua copia, non è idoneo a superare le guarentigie apprestate per la corrispondenza, anche elettronica (come rilevato da Corte Cost., sent. n. 170 del 2023, secondo cui «anche la corrispondenza cartacea ha natura di documento», sicché la sua qualificazione in tal senso non è affatto incompatibile con l’altra di corrispondenza) e se è vero, altresì, che la tutela costituzionale della corrispondenza non viene meno laddove la stessa sia giunta al destinatario (sempre per quanto precisato nella pronuncia citata della Corte Cost.), è anche vero che non vi sono ragioni per ritenere che la stessa, una volta giunta a destinazione, non possa essere oggetto di disposizione, anche mediante consegna agli organi inquirenti, come detto, da parte di chi, non indagato, e magari persona offesa da reati la cui prova emerga dalla stessa o addirittura mediante essa commessi, la riceva e ne divenga, in tal modo, contitolare.

Se la volontà dispositiva di chi sia indagato non può che esplicarsi nelle forme e con le garanzie previste per chi assuma tale veste e nell’alveo dell’inviolabilità costituzionalmente garantita dall’art. 15 Cost., presidiata dalla necessità che vi sia un «atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» (ciò che, peraltro, non impedisce, tuttavia, nei casi di urgenza, che tale atto intervenga successivamente, secondo le previsioni di cui agli artt. 354 e seguenti cod. proc. pen.), quella di chi non lo sia, evidentemente, non abbisogna di formalità particolari. Né vi sono norme sovranazionali che vietino al destinatario della corrispondenza non indagato di disporne liberamente. Se è vero che la citata Corte Cost., sent. n. 170 del 2023, in assonanza con la giurisprudenza della CEDU ivi richiamata (con riguardo alla posta elettronica, Corte EDU, sezione quarta, Copland contro Regno Unito, sentenza 3 aprile 2007, § 44; con riguardo alla messaggistica istantanea, Corte EDU, Grande Camera, sentenza Barbulescu contro Romania, sentenza 6 settembre 2017, § 74; con riguardo a dati memorizzati in floppy disk, Corte EDU, sezione quinta, Iliya Stefanov contro Bulgaria, sentenza 22 maggio 2008, § 42; Corte EDU, sezione quinta, Saber contro Norvegia, sentenza 17 dicembre 2020, § 48), ha chiarito, altresì, che la natura di corrispondenza dei messaggi elettronici non si esaurisce con la loro mera ricezione, ma permane finché la comunicazione conservi carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti e riceve, dunque, protezione dall’art. 15 della Costituzione pur se giunta a destinazione, è, altresì, vero che nessuna pronuncia e nessuna disposizione estende la tutela, addirittura, all’ipotesi in cui sia uno degli interessati, non indagato (e che, anzi, si assuma vittima di reati), a disporne.

Del resto, l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo prevede al comma 1 che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza», senza «ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto»: salvo, tuttavia, che «tale ingerenza sia prevista dalla legge» e sia «necessaria», tra l’altro, per la «prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui» (comma 2).

Sicché, non è certo inibita dalla norme costituzionali e sovranazionali un’interpretazione nel senso detto, di consentire, cioè, a uno dei titolari del diritto in questione, che sia destinatario della corrispondenza e non sia indagato, a maggior ragione se persona offesa di reati che trovano la loro possibile prova in essa o addirittura commessi per suo tramite, di disporne, anche mediante consegna alla polizia giudiziaria.

In definitiva, quando è il titolare della conversazione non indagato a disporre della corrispondenza e a consegnarla all’autorità e/o ad altri, non può operare la disciplina del sequestro di corrispondenza, poiché manca l’intrusione autoritativa nella sfera di segretezza, essendo il segreto svelato da uno dei titolari di quel diritto.

Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno utilizzato tali elementi probatori, la cui genuinità è stata peraltro vagliata attraverso l’esame testimoniale.

A tal proposito, come detto, va rimarcato che non risulta neppure affrontato, da parte ricorrente, il tema della decisività dei dati asseritamente inutilizzabili rispetto alla decisione presa (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608-02).

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