Un omicidio ricostruito su basi puramente indiziarie: i criteri di valutazione giudiziaria alla prova della formula di Bayes (Vincenzo Giglio con la collaborazione dell’assistente IA di Google)

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 28587/2026, 16/28 luglio 2026, ha avallato i criteri logici utilizzati dai giudici di merito nella valutazione del compendio indiziario raccolto dall’accusa pubblica in un caso di omicidio.

Provvedimento impugnato

Con ordinanza del 9 aprile 2026 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere emessa, nei confronti di AAA, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 11 marzo 2026, in relazione ai reati di omicidio volontario, detenzione e porto di arma comune da sparo, distruzione di cadavere, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.  commessi il 5 gennaio 2026.

In particolare, il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio, avvenuto con un colpo di arma da sparo, e della distruzione del cadavere, bruciato all’interno di un’autovettura, di BBB, una persona con cui aveva, secondo quanto emerso nelle indagini, dei rapporti di credito connessi ad un giro di scommesse illecite e traffico di stupefacenti.

Ricorso per cassazione dell’indagato

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore.

Si precisa che si darà rilievo solo al motivo principale, l’unico di interesse per il post.

Si precisa ulteriormente che la sigla AAA è riferita al ricorrente, quella BBB è riferita alla vittima, quella CCC è riferita al coindagato del ricorrente.

…Ricorso principale

Con un unico motivo deduce cumulativamente violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando che non si rinviene negli atti un solo dato probatorio che attesti la responsabilità del ricorrente; il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni del padre della vittima, che, però, non ha partecipato all’omicidio, l’aggancio di celle telefoniche compatibili con il villaggio I., che, però, è irrilevante perché il ricorrente abitava in quel villaggio, le dichiarazioni di un testimone che ha riferito che al momento dell’omicidio vi fosse un viavai di quad (particolare tipo di motoveicolo fuoristrada a quattro ruote) ma non è detto che ciò riguardi l’omicidio, e in ogni caso si tratta di una circostanza che non è individualizzante nei confronti del ricorrente; il Tribunale ha valorizzato anche le opinioni di parenti della vittima che ritengono che l’autore del reato sia il ricorrente, ma non c’è nulla di certo in quello che dicono, poichè essi si limitano a formulare congetture che sono prive di conferma; nulla si sa su cosa contenesse la busta che è stata vista nelle mani della vittima prima dell’omicidio ed è solo una congettura che potesse contenere somme di denaro; l’aggancio delle celle dopo l’omicidio è inconferente perché riguarda un’area che il ricorrente deve per forza frequentare perché vi abita; il Tribunale non chiarisce neanche dove sarebbe stata soppressa la vittima; non vi è, in definitiva, nessun dato certo che colleghi il ricorrente all’episodio, non vi è traccia dell’esistenza di rapporti di dare/avere tra loro, non c’è nessuna chiamata in reità e correità.

…Motivi aggiunti

Con un unico motivo si deduce che la motivazione del Tribunale territoriale valorizza dati estremamente suggestivi, e dunque si risolve in un decisum meramente apparente, poichè in essa non vi è un solo riferimento che con certezza raggiunga indubitabilmente il ricorrente. Tutti i riferimenti al di lui padre, a moventi indimostrati e relativi alla presunta causale, si appalesano irrilevanti.

Sono in corso di esecuzione degli accertamenti tecnici irripetibili (smartphone, abiti, autovetture, abbigliamento, monili), ma non sono conclusi.

Anche i dati di contorno (movente afferente allo stupefacente o all’attività di una bisca) non risultano confermati.

Non vi sono tracce ematiche, papillari, pulviscolari, genetiche, informatiche, telematiche, che consentano di risalire al ricorrente.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è infondato.

Sono infondati, anzitutto, gli argomenti contenuti sia nell’unico motivo del ricorso principale che nei motivi aggiunti relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che si esaminano argomenti congiuntamente in conformità ai criteri legali di valutazione della prova, secondo cui non è ravvisabile il vizio di motivazione sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti del percorso logico del giudizio di responsabilità, in quanto ciascun indizio deve essere inserito in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). Gli argomenti sono infondati, perché il percorso logico dell’ordinanza impugnata in punto di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente per i reati contestati non è affetto da fratture logiche.

…Gli indizi a carico del ricorrente

L’ordinanza ha motivato, anzitutto, sul fatto che vi è prova certa degli spostamenti della vittima la sera dell’omicidio, spostamenti che sono avvenuti in auto, e sull’auto era installato un GPS. Si tratta di una fonte di prova su cui si sofferma in modo molto dettagliato anche l’ordinanza genetica e che consente di localizzare con certezza l’omicidio come avvenuto nel villaggio I., dove l’auto della vittima è stata in sosta tra le ore 19.26 e le ore 20.12.

L’ultima persona che ha visto la vittima in vita è la moglie alle ore 19.20, quando il marito è uscito di casa.

L’ultima immagine della vittima ancora in vita è, invece, ripresa da una telecamera di sicurezza alle ore 19.25 mentre questi è ancora a bordo dell’autovettura e si trova già nei pressi del villaggio I.

In prossimità del luogo in cui era stata in sosta l’autovettura tra le ore 19.26 e le ore 20.12 sono state trovate tracce ematiche riconducibili alla vittima, una ciocca di capelli neri, un odore di benzina e tracce di abbruciamento della vegetazione, tutti elementi che in modo non illogico sono stati ritenuti riconducibili al delitto.

Questa prima parte del percorso logico dell’ordinanza, attaccata in modo soltanto molto generico da parte del ricorso, che si limita a contestare che non si sappia esattamente dove è stata uccisa la vittima, rende non illogica anche la ricostruzione successiva dell’ordinanza sulla riconducibilità ai delitti dei movimenti successivi dell’autovettura e dei soggetti indagati. Infatti, dall’ordinanza genetica, specificamente richiamata da quella impugnata, emerge che alle 20.13 l’autovettura della vittima si sposta dal punto in cui era stata parcheggiata, ed in cui sono state trovate le tracce di sangue della vittima, si ferma per undici secondi alle 20.15 all’incrocio con via del C. a pochi metri dall’abitazione di AAA e poi percorre un itinerario che la porta ad andare verso L. fino a quando viene data alle fiamme alle 20.32 in Contrada S. ed il GPS installato sull’autovettura cessa di trasmettere. Il percorso logico dei giudici del merito prosegue rilevando che, la sera del delitto, il telefono del coindagato CCC (distrutto soltanto due giorni dopo l’omicidio), abbia agganciato le celle del villaggio I. fino alle ore 20.10 e si sia spostato a partire dalle 20.11 seguendo un percorso speculare a quello dell’autovettura della vittima.

È vero, come deduce il ricorso, che tutta questa ricostruzione non conduce ancora alla responsabilità di AAA, la cui presenza presso il villaggio I. è comunque neutra, in quanto lo stesso vi abitava.

La responsabilità di AAA emerge, però, nel percorso logico dell’ordinanza impugnata in modo non illogico attraverso le conversazioni intercettate, dopo il fatto, tra CCC e la madre nel corso dei colloqui in carcere; dalle parole e dai comportamenti comunicativi intercettati (sul fatto che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità, v., per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01) è emerso, infatti, che il ruolo di CCC sia stato proprio quello di guidare l’auto, mentre a sparare sia stato “iddu”.

Che “iddu” fosse proprio AAA l’ordinanza impugnata lo ricava da due fonti diverse, da un lato le successive conversazioni intercettate tra la mamma di CCC ed i suoi familiari, in cui è palese l’attribuzione a AAA della responsabilità di aver coinvolto il congiunto nel delitto, dall’altro le conversazioni intercettate tra i parenti della vittima, che sono arrivati alla stessa conclusione. Determinante è stata ritenuta quella parte delle conversazioni che hanno riguardato i familiari di CCC che erano stati intercettati, sia in carcere in occasione dei colloqui con CCC, sia allorché, ritenendo di aver adottato le opportune cautele, venivano monitorati il 26 marzo 2026 all’interno dell’auto e descrivevano quanto appreso direttamente da una terza persona, alla quale la dinamica era stata pedissequamente riportata da CCC (proprio su espressa sollecitazione dei famigliari che gli avevano imposto il silenzio assoluto ─ anche per il rischio di venire ucciso ─, intimandogli però di dire la verità soltanto a questa terza persona che sarebbe stata in grado di valutare il da farsi), là dove AAA veniva indicato come l’autore dell’omicidio e CCC come colui che anche per sua stessa ammissione – si era occupato, dopo la uccisione di BBB e il preliminare tentativo di bruciare sul posto il cadavere, del trasporto del medesimo non lontano dai luoghi ove CCC abita.

Rilevante risulta pure la parte del colloquio captato durante il quale i familiari, per come appreso da CCC, riferivano che AAA aveva richiesto proprio al primo (CCC) di accollarsi il delitto dietro la promessa di ricevere adeguato aiuto.

Il ricorso, che omette di esaminare le sopra riportate emergenze indiziarie che sono state logicamente valutate dal tribunale del riesame, deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perché si tratta di congetture, atteso che nessuno dei familiari di CCC e nessuno dei familiari della vittima ha partecipato all’omicidio e sa qualcosa di certo in merito, ma l’argomento è infondato.

Pur se è vero che nessuno dei familiari di CCC riferisce nelle conversazioni intercettate circostanze che sa per averle conosciute personalmente, però è anche vero che gli stessi hanno la propria fonte in CCC, che è fonte diretta di prova, in quanto, per sua stessa ammissione, avvenuta nel corso delle conversazioni intercettate (che costituisce confessione stragiudiziale, che può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato, v. Sez. 1, n. 6467 del 11/05/2017, dep. 2018, Secolo, Rv. 272100 – 01), ha partecipato all’omicidio.

Inoltre, pur se è vero che nessuno dei familiari della vittima ha conoscenza diretta di quanto accaduto nel corso e dopo l’omicidio, però alcuni di essi sono fonte diretta di quanto avvenuto prima dell’omicidio; in particolare, quando, nel corso di una conversazione intercettata, il padre della vittima riferisce al genero che la sera del delitto il figlio aveva appuntamento con AAA per un debito di gioco contratto in una sala da gioco gestita dalla criminalità, egli riferisce cose che sa per conoscenza diretta.

Anche la circostanza che, non vedendo tornare il figlio a casa, il padre della vittima sia andato a cercarlo proprio da AAA è un particolare, contenuto nella conversazione intercettata, che egli riferisce per conoscenza diretta e che non illogicamente è stato inserito nel percorso logico dell’ordinanza impugnata quale coelemento del giudizio di esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Non ha, pertanto, capacità disarticolante la deduzione secondo cui nell’ordinanza è stato usato come elemento del giudizio di responsabilità l’aggancio delle celle del villaggio I. da parte del telefono del ricorrente, perché riguarda un’area in il ricorrente abita, sia perché il giudizio sui gravi indizi è basato, come detto, su ulteriori elementi di responsabilità che il ricorso tralascia di aggredire, sia perché il telefono del ricorrente non ha agganciato nella serata in esame soltanto le celle del villaggio I. ma anche quelle prossime alla località S., in cui fu rinvenuta, bruciata, l’auto della vittima con il cadavere.

Logica, del resto, risulta l’unitaria valutazione delle emergenze indiziarie dopo la analitica rievocazione degli stessi singolarmente effettuata anche nella parte in cui si assegna il ruolo preponderante a AAA, presente all’omicidio (l’appuntamento con BBB è confermato dal padre della vittima); analogamente è a dirsi quanto alla valorizzata presenza di lesioni sul volto di AAA, circostanza confermata dalla confidenza fatta al genero da DDD che lo aveva video-chiamato proprio la sera del 5 gennaio 2026, cioè immediatamente dopo l’omicidio quando i parenti stavano cercando lo scomparso (si tratta di un dato non illogicamente valorizzato come utile in considerazione della certa colluttazione intervenuta al momento dell’agguato per come è emerso dall’esame dello stato dei luoghi); l’ordinanza analizza, poi, la coincidenza di quanto desunto dalle captazioni con gli spostamenti di AAA nella giornata in cui è stato posto in essere l’omicidio, il tutto, come si è detto, confermato dalle intercettazioni ambientali provenienti non da chi aveva appreso le circostanze de relato, ma direttamente da CCC, presente ai fatti e a conoscenza di quanto avvenuto la sera del 5 gennaio 2026 per avervi preso parte proprio su incarico di AAA.

Né ha capacità disarticolante la deduzione secondo cui gli accertamenti tecnici irripetibili non sono ancora conclusi, e non vi sono, allo stato, tracce ematiche, papillari, pulviscolari, genetiche, informatiche, telematiche, che consentano di risalire al ricorrente, perché, come detto, il giudizio sui gravi indizi è stato costruito nell’ordinanza impugnata su altri elementi di prova. Si ricorda che la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi, ed è tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, per cui il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, senza possibilità di rilettura degli elementi probatori (per tutte, Sez. Un. 22/03/2000, n. 11, Audino, Rv. 215828).

Ne consegue che nel caso in esame il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, con una motivazione che è scevra da elementi di manifesta illogicità, e sul punto il ricorso deve essere giudicato infondato.

…L’esito

Ne consegue, in definitiva, che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.

Note di commento

…Premessa

La palese appartenenza della vicenda giudiziaria sottostante al ricorso alla specie dei procedimenti indiziari e la conseguente necessità di adottare criteri valutativi consoni alla natura degli elementi conoscitivi disponibili offrono l’occasione di riflettere sulla loro appropriatezza, anche allargando lo sguardo a canoni logici di uso non abituale.

Ci si riferisce in particolare alla formula di Bayes, anche nota come teorema della probabilità delle cause, enunciata nel Settecento dal reverendo Thomas Bayes.

La sua principale finalità è quella di calcolare la probabilità che un evento sia stato provocato da una certa causa.

La formula esprime in particolare il modo in cui la probabilità di un’ipotesi cambia alla luce di una nuova evidenza e serve a rispondere a una domanda molto semplice: “Quanto è probabile che una cosa sia vera, dopo aver scoperto una nuova informazione?”.

È quindi uno strumento per aggiornare le nostre convinzioni quando arrivano nuovi elementi.

In parole ancora più semplici: si parte da un’ipotesi iniziale (quanto si pensa sia probabile un fatto prima di esaminare le evidenze che lo riguardano); si osserva una nuova evidenza; ci si interroga su quanto tale evidenza sia compatibile con il fatto che si sta esaminando; si aggiorna la convinzione iniziale.

…L’elenco degli indizi disponibili

Le indagini hanno consentito l’acquisizione dei dati di fatto elencati immediatamente di seguito.

…a) i movimenti della vittima la sera dell’omicidio

BBB è uscito dalla sua casa sita nel villaggio I. alle 19.20, come dichiarato dalla moglie.

Si è quindi spostato a bordo di un’autovettura dotata di GPS e alle 19.25 una telecamera di sicurezza lo ha ripreso ancora alla guida, sempre nei pressi del villaggio I.

Tra le 19.26 e le 20.12 il mezzo risultava essere stato in sosta in quello stesso villaggio.

…b) le tracce di generica rinvenute nel luogo di sosta della vettura

Nei pressi del luogo di sosta della vettura sono stati repertati: tracce ematiche riconducibili alla vittima, una ciocca di capelli neri, un odore di benzina e vegetazione bruciata.

…c) ulteriori movimenti della vettura della vittima

Risulta che alle 20.13 la vettura si muove dal luogo di sosta, alle 20.15 si ferma per undici secondi all’incrocio con via del C. a pochi metri dall’abitazione di AAA e poi prosegue in direzione di L.

Alle 20.32 viene data alle fiamme in Contrada S. e, a partire da allora, cessano le trasmissioni del GPS di bordo.

…d) le celle agganciate dallo smartphone del coindagato CCC

Il dispositivo cellulare in uso a CCC, peraltro distrutto a distanza di due giorni dal fatto di sangue, ha agganciato le celle del villaggio I. fino alle 20.10 della sera dei fatti.

A partire dalle 20.11 risulta avere seguito un percorso speculare a quello dell’autovettura di BBB.

…e) le conversazioni intercettate

Dopo il fatto di sangue sono state intercettate le conversazioni di CCC, detenuto in carcere, con la madre e con altri familiari.

Sono state altresì intercettate ulteriori conversazioni tra i predetti familiari.

Dal tenore dell’ordinanza impugnata, così come sintetizzata nella decisione qui annotata della Corte di cassazione, si ricava che il Tribunale del riesame ha interpretato il colloquio tra CCC e la madre nel senso che il primo avrebbe confidato alla seconda di avere guidato la vettura a bordo della quale c’era anche AAA il quale avrebbe sparato a “iddu” (termine dialettale traducibile in “lui”).

Che “iddu” fosse BBB il Tribunale lo ha ricavato da una conversazione che i familiari di CCC ebbero all’interno di una vettura in data 26 marzo 2026.

Costoro, nella sintesi fattane dall’ordinanza impugnata, parlavano di informazioni che CCC aveva dato a una terza persona, dicendole che era stato AAA ad assassinare BBB e che era stato lui stesso, dopo l’uccisione, a tentare di bruciare il cadavere sul posto per poi trasportarlo in un luogo non distante dalla propria abitazione.

Sempre nella stessa conversazione i familiari affermavano, per averlo appreso da CCC, che AAA gli aveva chiesto di accollarsi l’omicidio in cambio della promessa di aiuto.

Sono state intercettate anche le utenze dei familiari della vittima.

È stato così ascoltato il padre di BBB il quale ha riferito al genero che il figlio aveva un debito di gioco con AAA e che la sera dei fatti aveva un appuntamento con costui.

È risultato inoltre che, la stessa sera, il padre, non vedendo tornare il figlio, era andato a cercarlo da AAA.

…L’elenco di ciò che non c’è

Non ci sono dichiarazioni di persone che abbiano assistito ai fatti e possano quindi corroborare con l’osservazione visiva le ipotesi investigative riguardo all’uccisione di BBB e al successivo spostamento del suo cadavere.

Non è stata trovata allo stato alcuna traccia ematica, papillare, genetica, informatica o telematica direttamente riconducibile al ricorrente.

…L’elenco di ciò che è neutro o equivoco

Il ricorrente abita nel villaggio che è stato teatro dei fatti sicchè la sua presenza ivi è compatibile con uno scenario innocente.

L’identificazione di “iddu” è avvenuta secondo un procedimento inferenziale multiplo.

Il punto di partenza è quando CCC, parlando in carcere con la madre, attribuisce a “iddu” l’omicidio.

Il punto di arrivo è quando i familiari di CCC, parlando tra loro in macchina, si riferiscono a una certa persona che riferisce loro cosa ha detto CCC.

In mezzo viene collocata la madre di CCC, cui viene attribuito un ruolo di “ricetrasmittente” (apprende dal figlio e riporta ai familiari) in assenza però, quantomeno sulla base degli elementi riportati nella decisione qui commentata, di una chiara e palese identificazione come tale.

…L’applicazione della formula di Bayes al compendio indiziario

Tutta questa parte del post è stata sviluppata dall’assistente IA di Google sulla base di un prompt nel quale ho fornito le stesse informazioni che ho sintetizzato nei paragrafi precedenti con la richiesta di analizzarli alla luce della formula di Bayes.

Riporto integralmente e letteralmente la risposta ottenuta, mantenendo anche il suo stile grafico.

…L’analisi dell’assistente IA di Google

Analizzare questo caso attraverso la formula di Bayes permette di valutare in modo logico e strutturato come ogni singolo indizio modifichi la probabilità dell’ipotesi di colpevolezza di AAA.

Nel contesto giudiziario, il teorema si traduce nell’aggiornamento della probabilità a priori (la probabilità che AAA sia colpevole prima di considerare una determinata prova) in una probabilità a posteriori (la probabilità dopo aver considerato la prova), sulla base del Rapporto di Verosimiglianza (Likelihood Ratio).

Il Rapporto di Verosimiglianza si calcola dividendo:

  1. La probabilità di osservare quell’indizio se l’imputato è colpevole (H₁).
  2. La probabilità di osservare quell’indizio se l’imputato è innocente (H₀).

Di seguito viene proposta l’analisi bayesiana degli elementi emersi, suddivisi per la loro forza d’impatto algoritmico.


1. Elementi a forte impatto probatorio (Alto Rapporto di Verosimiglianza)

Questi elementi sono fortemente asimmetrici: sono molto probabili se AAA è colpevole, ma estremamente improbabili se AAA è del tutto estraneo ai fatti.

  • Il movente e l’appuntamento (Dichiarazioni del padre di BBB):
    • Sotto l’ipotesi di colpevolezza (H₁): È altamente probabile che la vittima si sia recata all’appuntamento con il suo creditore (AAA) la sera della scomparsa.
    • Sotto l’ipotesi di innocenza (H₀): È un’estrema coincidenza che la vittima avesse un appuntamento proprio quella sera con AAA per un debito di gioco e sia stata uccisa da qualcun altro, nello stesso lasso temporale e negli stessi luoghi.
    • Impatto Bayesiano: Questo dato fornisce una solida probabilità a priori base, stringendo il cerchio attorno a un ristretto numero di sospettati (o direttamente su AAA).
  • I movimenti della vettura (La sosta di 11 secondi sotto casa di AAA):
    • Sotto l’ipotesi H₁: Coerente con la dinamica criminale (es. far salire AAA, scambiare informazioni, o verificare che la via fosse libera).
    • Sotto l’ipotesi H₀: La sosta di una vettura (guidata da CCC o da terzi con a bordo il cadavere/vittima) proprio davanti alla casa di AAA, subito dopo il delitto e prima della distruzione del mezzo, ha una probabilità di accadimento casuale molto bassa.
    • Impatto Bayesiano: Sposta significativamente il peso verso la colpevolezza, fungendo da “ponte” fisico tra il percorso del reato e la figura di AAA.
  • Le intercettazioni dei familiari di CCC (Il “racconto della promessa”):
    • I familiari affermano che AAA avrebbe chiesto a CCC di “accollarsi l’omicidio in cambio di aiuto”.
    • Sotto l’ipotesi H₁: È un comportamento logico per un mandante o coautore primario che cerca di proteggersi sfruttando un complice.
    • Sotto l’ipotesi H₀: Implica che CCC o i suoi familiari stiano inventando una complessa calunnia ex novo che coinvolge specificamente AAA, pur non avendo (apparentemente) motivi per proteggere il vero assassino se questi fosse un terzo estraneo.

2. Elementi a medio impatto probatorio (Inizialmente forti, ma indeboliti da fattori catenari)

  • Le intercettazioni in carcere e l’identificazione di “iddu”:
    • Il problema bayesiano (Inferenza multipla): In termini bayesiani, la probabilità della veridicità di questa prova è il prodotto delle probabilità di ogni singolo anello della catena (CCC dice alla madre → la madre recepisce correttamente ed è la “ricetrasmittente” → la madre riferisce ai parenti → i parenti parlano in auto identificando AAA).
    • Se anche ognuno di questi passaggi fosse probabile all’80%, il risultato finale della catena calerebbe drasticamente (0.8 × 0.8 × 0.8 = 51%).
    • Impatto Bayesiano: L’indizio ha un potenziale elevatissimo sotto l’ipotesi H₁, ma il Rapporto di Verosimiglianza si riduce a causa dell’errore di trasmissione o della mancanza di riscontri oggettivi sul ruolo di “ricetrasmittente” della madre.

3. Elementi neutri o deboli (Rapporto di Verosimiglianza vicino a 1)

Questi elementi non spostano l’ago della bilancia perché la loro esistenza è parimenti spiegabile sia che AAA sia colpevole, sia che sia innocente.

  • La presenza di AAA nel villaggio I.:
    • Poiché AAA risiede lì, la sua presenza fisica nei paraggi ha una probabilità del 100% sotto l’ipotesi di innocenza. Non aggiunge alcun valore informativo.
  • I movimenti e i tabulati di CCC:
    • Dimostrano quasi con certezza il pieno coinvolgimento di CCC (percorso speculare all’auto, distruzione del telefono). Tuttavia, la forte prova contro CCC non si traduce automaticamente in una forte prova contro AAA, se non nella misura in cui i due soggetti sono legati dagli altri indizi (appuntamento, sosta sotto casa).

4. L’assenza di prove scientifiche (Il “silenzio” dei dati biologici)

  • L’assenza di tracce ematiche, genetiche o telematiche direttamente riconducibili ad AAA sulla vettura o sulla scena del crimine.
  • Valutazione bayesiana: L’assenza di prova non è una prova di innocenza, a meno che l’assenza non sia altamente improbabile sotto l’ipotesi di colpevolezza. In questo caso, l’auto è stata completamente data alle fiamme (Contrada S.) e il corpo spostato. La distruzione deliberata della vettura e l’uso del fuoco spiegano perfettamente perché non vi siano tracce biologiche di AAA. Pertanto, questo “silenzio” non abbassa in modo significativo la probabilità di colpevolezza.

Sintesi Valutativa in Ottica Bayesiana

Per giungere a una condanna “oltre ogni ragionevole dubbio”, la probabilità a posteriori del teorema di Bayes deve rasentare la certezza.

Nel caso in esame, il nucleo della colpevolezza di AAA non poggia su prove isolate, ma sulla convergenza di tre linee indipendenti:

  1. La linea temporale/logistica (l’appuntamento + la sosta di 11 secondi sotto casa sua).
  2. La linea movente (il debito di gioco scoperto dal padre della vittima, che va a cercarlo proprio da lui).
  3. La linea dichiarativa indiretta (le confessioni de relato di CCC ai familiari).

La debolezza bayesiana risiede quasi interamente nella terza linea: l’identificazione di AAA come l’esecutore (“iddu”) richiede troppi passaggi logici non supportati da prove d’innesco certe. Tuttavia, se la combinazione delle prime due linee (appuntamento + sosta sotto casa) viene ritenuta cinematicamente inspiegabile sotto lo scenario di innocenza, il Rapporto di Verosimiglianza complessivo rimane decisamente elevato.

…In conclusione

A quanto pare, nel caso giudiziario presentato in questo post Aristotele e il suo sillogismo e il reverendo Bayes e la sua formula arrivano alla stessa conclusione.

Lo stesso può dirsi della componente umana (i giudici di merito e di legittimità) e di quella artificiale (l’assistente IA di Google).

Eppure, l’istinto e l’esperienza portano a credere che, sebbene l’accusa pubblica abbia accumulato un grande vantaggio, la difesa abbia ancora spazi di azione tutt’altro che irrilevanti.

SI vedrà.

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