La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 29099/2026 ha ricordato che non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi, come nel presente caso, si attribuisca una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico (Sez. 2, n. 29636 del 20/07/2020, Arizzi, Rv. 279855 – 01).
L’imputata si è presentata come funzionaria di un istituto di credito, titolo cui non consegue alcun effetto giuridico.
Né si può sostenere che il reato sia comunque integrato a seguito della spendita, da parte della donna, di un nome altrui o di un nome falso: la circostanza, priva di riscontri tanto in primo come in secondo grado, non risulta riferita dalla persona offesa, e pare semplicemente il frutto delle (erronee) modalità redazionali del primo capo di imputazione, con l’inserimento dell’intero testo della norma incriminatrice, a “coprire” ogni ipotesi, senza ‘fare i conti’ con la realtà, costituita dal testo della querela.
La condotta della C- non ha prodotto alcuna immutatio veri, attraverso una sostituzione di persona, ma si è semplicemente risolta nell’artificio necessario a realizzare il reato di truffa ai danni dell’anziana.
Per tali ragioni, la sentenza va annullata, per insussistenza di uno dei reati contestati alla imputata
