La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 29100/2026 in tema di attenuante creata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della particolare tenuità del fatto ha sottolineato che è rilevante la natura oggettiva della attenuante “i cui tratti qualificanti vanno individuati nell’estemporaneità della condotta, nella modestia dell’offesa personale alla vittima, nell’esiguità del profitto e nell’assenza di profili organizzativi”.
Nel caso esaminato, la Corte di merito ha negato l’invocata circostanza attenuante di fonte giurisprudenziale (su tale aspetto non occorre soffermarsi, avendo la motivazione dedicato al tema due terzi di pagina 5, riprendendo pedissequamente il corrispondente passaggio della sentenza di primo grado) aderendo alle ragioni illustrate nella sentenza di primo grado ed aggiungendovi un’ulteriore considerazione.
A causare la preclusione vi è, nell’opinione della Corte d’appello, anche “il dato dei precedenti numerosissimi è (pressoché tutti specifici) dell’imputato, tali da tratteggiarne il ritratto come di un soggetto regolarmente dedito a tale specie di impresa illecita, in allora assurta a stile di vita” (sottolineato e corsivo nell’originale, n.d.r.).
Così impostata la decisione sul punto controverso, la Corte ha commesso un errore di diritto, giacché l’analisi giurisprudenziale della fattispecie ha portato ad evidenziare la natura oggettiva della attenuante “i cui tratti qualificanti vanno individuati nell’estemporaneità della condotta, nella modestia dell’offesa personale alla vittima, nell’esiguità del profitto e nell’assenza di profili organizzativi” (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L, Rv. 287350 – 01).
Sono quindi le connotazioni dell’azione, più che le caratteristiche dell’agente, a giocare un ruolo centrale nella determinazione dei parametri rilevanti ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante invocata. In particolare, per quanto ora interessa, tralasciando altri aspetti, su uno dei quali si tornerà da qui a breve, è l’indicatore della estemporaneità della azione ad avere un particolare rilievo, indicandosi, con tale aspetto, una azione compiuta ex tempore, cioè improvvisata, compiuta senza preparazione.
Profilando T. come “soggetto regolarmente dedito a tale specie di impresa illecita, in allora assurta a stile di vita”, cioè enfatizzando l’aspetto soggettivo, la Corte ha dimostrato di non aver colto la dimensione oggettiva della circostanza, tralasciando di esaminare l’aspetto della estemporaneità dell’azione e della assenza di organizzazione della condotta.
Va ancora aggiunto, per completezza, che anche nella motivazione della sentenza di primo grado, recepita in quella d’appello, è insito un vizio, questa volta motivazionale.
Dopo aver ampiamente spiegato genesi e caratteristiche dell’attenuante, il giudice, esaminando il fatto concreto, basa il diniego dell’attenuante sulla ritenuta gravità della stessa perché “la condotta è stata perpetrata allorquando era già calato il buio … e si è concretata nella sottrazione di un ragguardevole numero di beni”.
Ebbene, una motivazione di tal fatta appare manifestamente illogica.
Il riferimento all’ora ‘crepuscolare’, poiché la condotta è avvenuta in luogo aperto al pubblico (“la piattaforma di Cusano Milanino”), verosimilmente dotato di illuminazione pubblica, in ora tarda (17.30) ma non notturna.
Anche il riferimento al “tempo non irrisorio, tenuto conto del tempo necessario alla asportazione dei beni dal magazzino ed al loro caricamento in auto” risulta manifestamente illogico, per una operazione (l’asportazione di una ventina di batterie) quantificabile in un paio di minuti, di cui non si comprende la ragione dell’aggravamento, essendosi la violenza (lo spintone) esaurita nella fase iniziale.
Le motivazioni richiamate dalla decisione della Corte di appello non sono, quindi, a loro volta, idonee a dar fondamento al diniego della circostanza attenuante invocata.
